ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12181 - pubb. 02/03/2015.

La risoluzione del concordato per fatto sopravvenuto deve basarsi sull'andamento effettivo della liquidazione e non su una valutazione meramente congetturale


Tribunale di Venezia, 24 Aprile 2014. Pres., est. Simone.

Concordato preventivo - Risoluzione - Risoluzione per fatto sopravvenuto - Ragionevole previsione di inadempimento - Presupposti - Valutazione dell'andamento della liquidazione - Necessità - Valutazione meramente congetturale - Esclusione


La possibilità di dar corso alla risoluzione del concordato quando emerga che essa sia venuto meno, anche per fatto sopravvenuto non imputabile, alla sua funzione, in quanto, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, le somme ricavabili dalla liquidazione dei beni ceduti si rivelino sufficienti in base ad una ragionevole previsione soddisfare anche in minima parte i creditori chirografari e integralmente i privilegiati, presuppone un confronto fra l'andamento della liquidazione e l'impatto effettivo del fatto sopravvenuto e non una valutazione meramente congetturale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Matteo Vianello


Il testo integrale



Massimario ragionato del concordato preventivo:

Richiesta di risoluzione durante la liquidazione

Oggetto della valutazione del tribunale