Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12321 - pubb. 26/03/2015

Concordato con riserva: sospensione dei contratti di leasing, di appalto e preliminare di compravendita trascritto

Tribunale Treviso, 24 Febbraio 2015. Est. Valle.


Sospensione dei contratti in corso di esecuzione - Finalità - Concordato con riserva - Ammissibilità

Scioglimento e sospensione dei contratti in corso di esecuzione - Determinazione dell'indennizzo - Competenza del tribunale - Esclusione

Locazione finanziaria - Scioglimento e sospensione dei contratti in corso di esecuzione - Ammissibilità

Contratti di appalto - Scioglimento e sospensione dei contratti in corso di esecuzione - Ammissibilità - Integrale esecuzione da parte delle subappaltatore - Effetti

Contratto preliminare di compravendita - Sospensione e scioglimento dei contratti in corso di esecuzione - Ammissibilità - Trascrizione della domanda ex articolo 2932 c.c.



La domanda di sospensione dei contratti in corso di esecuzione di cui all'articolo 169-bis L.F. può essere formulata anche durante la fase di concordato con riserva in quanto, così come per gli effetti protettivi stabiliti dall'articolo 168, la stessa è volta ad anticipare la salvaguardia dell'integrità del patrimonio del debitore ed a consentirgli di strutturare nel modo ritenuto più conveniente, anche nell'interesse del ceto creditorio, un piano diretto a superare la crisi di impresa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Non compete al tribunale fallimentare, in sede di emissione di provvedimenti di cui all'articolo 169-bis L.F., la determinazione dell'eventuale indennizzo spettante alla controparte contrattuale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

I contratti di locazione finanziaria ancora pendenti al momento della domanda di concordato preventivo sono contratti a prestazioni corrispettive e possono, pertanto, essere fatti oggetto di istanza ex articolo 169-bis L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

I contratti di appalto in corso di esecuzione al momento della domanda di concordato preventivo hanno natura di contratti a prestazioni corrispettive, senz'altro ricompresi nel novero di quelli interessati dalla disciplina di cui all'articolo 169-bis L.F., con la precisazione che, ove ne dovesse risultare integrale esecuzione da parte del subappaltatore, la sospensione andrebbe ad incidere sull'obbligo di pagamento del corrispettivo dovuto dal subappaltante, effetto, questo, già prodotto dall'apertura della procedura di concordato, la quale comporta il divieto di eseguire pagamenti in favore di creditori per titolo e causa anteriori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

I contratti preliminari di compravendita possono essere fatti oggetto di applicazione dell'articolo 169-bis L.F., qualora non abbiano avuto ancora esecuzione, posto che la sospensione degli stessi può rivelarsi funzionale all'interesse tutelato dalla norma di preservare l'integrità del patrimonio dell'imprenditore in crisi nell'interesse della massa dei creditori al fine di consentirgli di predisporre un piano per la soluzione della crisi. Non è di ostacolo alla sospensione di tali contratti la circostanza che i promissari acquirenti abbiano già proposto domande ex articolo 2932 c.c. di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre e trascritto la relativa domanda. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Matteo Ferrero


Il testo integrale




Massimario ragionato del concordato preventivo:
Ratio e natura dell’istituto
Concordato con riserva, sospensione dei contratti
L’indennizzo al terzo contraente
Contratto di leasing
Contratto di appalto
Contratto preliminare di compravendita


 


Testo Integrale