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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12543 - pubb. 06/05/2015.

Comunanza di ratio tra gli art. 111 e 67 L.F. ed esenzione da revocatoria del credito del professionista che ha assistito l'impresa nella procedura di concordato preventivo


Appello di Milano, 02 Aprile 2015. Pres., est. Gianna Vallescura.

Fallimento - Prededuzione - Credito del professionista per l'assistenza al concordato preventivo - Ratio - Esigenza di favorire il ricorso alle procedure concorsuali diverse dal fallimento

Fallimento - Revocatoria fallimentare - Credito del professionista per l'assistenza al concordato preventivo - Esenzione - Ratio


Il credito del professionista, sorto a seguito della prestazioni rese in favore dell'impresa per la redazione del concordato preventivo e per la relativa assistenza, va soddisfatto in via di prededuzione ai sensi dell'articolo 111, comma 2, L.F., norma che ha portata generale, e che, senza prevedere restrizione alcuna, risponde all'esigenza di favorire il ricorso alle procedure concorsuali diverse dal fallimento. Conseguentemente, al credito dei professionisti che abbiano prestato la loro opera anche prima dell'entrata in vigore del nuovo articolo 111 L.F. per il risanamento dell'impresa ovvero per prevenirne la dissoluzione, può essere riconosciuta la collocazione in prededuzione nella misura in cui le relative prestazioni si pongono in rapporto di adeguatezza funzionale con le necessità di sanatoria dell'impresa e siano state in concreto utili per i creditori, per aver loro consentito una sia pur contenuta realizzazione dei crediti. La Corte di cassazione ha, poi, chiarito, interpretando l'articolo 111 della legge fallimentare nella sua nuova versione, che, ai sensi della prededucibilità dei crediti nel fallimento, il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale va inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito degli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, rientri nell'interesse della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Per effetto dell'esenzione prevista dall'articolo 67, lett. g), non sono soggetti a revocatoria fallimentare i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dall'imprenditore per ottenere la prestazione di servizi strumentali (che possono richiedere un ausilio tecnico o giuridico) all'accesso alla procedura di concordato preventivo. In questa norma può essere individuata una comunanza di ratio con quella di cui all'articolo 111, comma 2, che induce a ritenere che nella strumentalità di tali prestazioni rispetto alla procedura il legislatore ravvisa quel nesso funzionale che, in caso di mancato pagamento, giustifica la prededucibilità dei crediti derivanti dalle prestazioni stesse, anche se sorti prima dell'inizio della procedura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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