Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1265 - pubb. 21/06/2008

Fallimento e rilievo temporale dei requisiti dimensionali

Tribunale Roma, 18 Giugno 2008. Est. Ruggiero.


Dichiarazione di fallimento – Requisiti dimensionali – Superamento dei parametri in periodo anteriore agli ultimi tre esercizi – Irrilevanza.



Con riferimento ai requisiti dimensionali di cui ai punti a) e b) dell’art. 1 legge fall., è irrilevante il loro superamento avvenuto in periodo anteriore gli ultimi tre esercizi precedenti la data del deposito del ricorso per fallimento, posto che il legislatore ha ritenuto, ai fini della valutazione dell’insolvenza, che il dato precedente tale periodo non fosse più idoneo a rispecchiare l’elemento dimensionale dell’impresa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato




 omissis 

DECRETO

Visti i ricorsi di:

1.              M.P. S.p.A., *** in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avv. ** che la rappresenta e difende *** per procura speciale a margine del ricorso per dichiarazione di fallimento;

2.              B.P. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, *** presso lo studio dell’avv. *** che la rappresentano e difendono con l’avv. *** per procura speciale a margine del ricorso,

per la dichiarazione di fallimento di D.J. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma**;

vista la costituzione di D.J.E., depositata in data 05.06.2008, con la quale contestava l’esistenza dei presupposti di legge;

esaminata la documentazione prodotta;

ritenuta l’applicabilità della disciplina della legge fallimentare per come riformata dal decreto legislativo n. 5/2006 e successivamente rivisitata dal decreto legislativo n. 169/2007, il quale prevede, ai sensi dell’art. 22 di quest’ultimo, l’applicabilità della disciplina introdotta con decorrenza 01.01.2008 anche ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data suddetta;

visto il novellato e corretto art. 1, comma 2, l. f. che prevede espressamente  “… Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a)                Avere avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b)                Avere realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c)                Avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”;

ritenuto che l’assenza di uno solo dei suddetti parametri consente la dichiarazione di fallimento, per come risulta anche specificato nella relazione illustrativa della legge di riforma della procedura fallimentare, dalla quale risulta espressamente esplicitato l’intento del legislatore di limitare l’assoggettabilità a detta procedura solo alle imprese che rivestono determinati requisiti dimensionali, siano queste ancora nella fase iniziale sia dopo un certo lasso temporale di svolgimento dell’attività imprenditoriale;

ritenuto che la nuova disciplina introdotta con il d. lgs. N. 169/2007, che ha rivisto il regime di esenzione di cui all’art. 1 l. f., ha circoscritto l’area temporale relativa all’accertamento dei requisiti dimensionali, prevedendo l’accertamento dell’attivo e dei ricavi lordi nei limiti dei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento, eliminando ogni incertezza di ordine cronologico dell’accertamento stesso;

ritenuto, pertanto, che l’accertamento di detti limiti dimensionali non può andare oltre i suddetti requisiti temporali ( tre esercizi antecedenti), ad eccezione di quello di cui al punto c) per il quale nessun limite temporale è dettato.

Ritenuto, quindi, che il superamento di detti limiti oltre il triennio consentito appare irrilevante ai fini dell’accertamento dei requisiti dimensionali in una ottica di attualità dell’impresa rispetto al ricorso per la dichiarazione di fallimento;

ritenuto nel caso di specie, sulla scorta della documentazione prodotta:

·                  Che, dal bilancio per l’anno 2005, emerge un attivo di € 65.664,00 e ricavi lordi per € 178.194,00 con un indebitamento per € 211.143,00;

·                   Che, dal bilancio per l’anno 2006, emerge un attivo di € 13.289,00 e ricavi lordi per € 840,00, con un indebitamento per € 178.958,00;

·                  Che, dal bilancio per l’anno 2007, emerge un attivo di € 13.289,00 e ricavi lordi per € 0, con un indebitamento per € 188.316,00;

ritenuto, pertanto, che, nell’arco temporale considerato da legislatore ( esercizi 2007-2006-2005), con decorrenza a ritroso dal deposito del ricorso 14.02.2008, non risultano superati i parametri dimensionali di cui all’art. 1, comma 2, l. f.;

ritenuto, pertanto, che, in mancanza del superamento dei limiti dimensionali di cui sopra, la Società resistente non può essere sottoposta a procedura fallimentare, anche ove il requisito dimensionale sia stata superato negli anni pregressi il triennio, come nel caso di specie, risultando dall’esercizio 2004, ricavi lordi per € 225.145,00, ritenendolo un dato non più attuale dato il tempo trascorso;

ritenuto, pertanto, che il limite temporale deve essere accertato in funzione della attualità dello stato dell’impresa sottoposta alla valutazione dell’insolvenza, che il legislatore ha tipicamente individuato nella situazione dimensionale della stessa risultante dai tre esercizi precedenti la data del deposito del ricorso, oltre i quali appare irrilevante, risultando un dato ormai superato e non più idoneo a rispecchiare l’elemento dimensionale dell’impresa;

ritenuto, pertanto, che il ricorso non può essere accolto;

P. Q. M.

Rigetta il ricorso.

Autorizza la restituzione della documentazione.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, sezione fallimentare, il 18.06.2008.


Testo Integrale