Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12695 - pubb. 21/05/2015

Nel procedimento per dichiarazione di fallimento il Tribunale non può svolgere attività istruttoria diretta all’accertamento delle ragioni di credito del ricorrente. Legittimazione del creditore istante ed esistenza del credito

Tribunale Rimini, 11 Marzo 2015. Est. Maria Antonietta Ricci.


Procedimento per dichiarazione di fallimento – Accertamento del credito del ricorrente – Attività istruttoria – Esclusione

Procedimento per dichiarazione di fallimento – Esistenza di debiti verso soggetti terzi e verso l'istante – Requisiti di insolvenza e legittimazione del ricorrente – Distinzione



In sede fallimentare il Tribunale può effettuare un accertamento solo incidentale della fondatezza della ragione di credito del ricorrente, essendo a tal fine inammissibile l’espletamento di attività istruttoria.

L'esistenza di altri ingenti debiti verso terzi è requisito che va valutato distintamente rispetto al requisito dell'esistenza del credito del ricorrente, dal momento che il primo rileva ai fini della valutazione dello stato di insolvenza, mentre il secondo attiene alla legittimazione del creditore istante, per cui se questi non è legittimato viene a mancare comunque il presupposto per la dichiarazione di fallimento.

(Fattispecie in cui il Tribunale ha negato la legittimazione del ricorrente, il cui credito non è stato ritenuto sufficientemente provato, in presenza di debiti a bilancio per svariati milioni di euro in capo alla società di cui si chiedeva la dichiarazione di fallimento). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Nello stesso senso Tribunale di Mantova 28 febbraio 2015, citata nella decisione, in questa Rivista.


Segnalazione di Astorre Mancini, Avvocato in Rimini
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