ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12721 - pubb. 27/05/2015.

Postergazione del rimborso ex articolo 2467 c.c., nozione unitaria di crisi, rischio di insolvenza e concorso potenziale fra tutti i creditori


Tribunale di Milano, 04 Febbraio 2015. Est. Marianna Galioto.

Postergazione - Presupposti di cui all'articolo 2467 c.c. - Eccessivo squilibrio dell'indebitamento - Situazione finanziaria e conferimento - Interpretazione estensiva - Nozione unitaria di crisi - Rischio di insolvenza - Concorso potenziale tra tutti i creditori della società - Erogazione del finanziamento in una situazione di crisi


La disciplina dei presupposti di cui all'articolo 2467 cc in tema di postergazione – l'eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio e la situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento – deve essere interpretato in modo estensivo, in quanto il legislatore ha voluto individuare una nozione unitaria di crisi, che finisce per coincidere con il rischio di insolvenza, idoneo a fondare una sorta di “concorso potenziale” tra tutti i creditori della società. Da tale rilievo discende che la condizione di inesigibilità del credito ai sensi dell'articolo 2467 c.c. va eccepita al socio fondatore solo laddove il finanziamento sia stato erogato, e il rimborso richiesto, in presenza di una situazione di specifica crisi della società, la quale impone che il finanziatore (socio) resti assoggettato alla inesigibilità prescritta dalla norma, destinata ad evitare che il rischio di impresa sia trasferito in capo agli altri creditori e che l'attività sociale prosegua in danno di questi ultimi. Detta interpretazione assicura carattere oggettivo ai presupposti indicati dalla norma in commento, posto che l'eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio risulterebbe altrimenti di opinabile lettura e che in tal modo viene adeguatamente chiarito il riferimento a situazioni nelle quali sarebbe stato ragionevole un conferimento, locuzione, questa, che evoca un comportamento ragionevole (e dunque socialmente tipico) del socio finanziatore, il quale, appunto in presenza di una crisi dell'impresa, non sarebbe normalmente disposto a finanziarla. Questa lettura interpretativa appare del resto conforme ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale con l'articolo 2467 c.c. "è stato introdotto, per le imprese che non siano entrate o stiano per entrare in una situazione di crisi, un principio di corretto finanziamento la cui violazione comporta una riqualificazione imperativa del prestito in prestito postergato rispetto alla soddisfazione dei creditori (Cass. 16393/2007). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il testo integrale