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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12763 - pubb. 03/06/2015.

La formalità indicate dal 152 L.F. non sono applicabili alla domanda di concordato con riserva


Tribunale di Milano, 17 Giugno 2014. Est. Mammone.

Concordato preventivo - Proposta di concordato - Formalità di cui all'articolo 152 L.F. - Applicabilità alla domanda di concordato con riserva - Esclusione

Società di capitali - Scioglimento di liquidazione - Iscrizione del registro delle imprese - Efficacia costitutiva - Nomina del liquidatore


La disciplina di cui all'articolo 152 L.F. è applicabile al deposito della domanda di cd. concordato pieno e non a quello della domanda di concordato con riserva formulata ai sensi dell'articolo 161, comma 6, L.F., la quale può preludere anche la richiesta di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Ai sensi dell'articolo 2484 c.c., gli effetti dello scioglimento della società deciso dall'assemblea si producono dal momento dell'iscrizione della relativa delibera nel registro delle imprese, momento dal quale, ai sensi dell'articolo 2487 bis c.c., produce i suoi effetti anche la nomina dei liquidatori, iscrizione che assolve dunque ad una funzione costitutiva. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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