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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12796 - pubb. 10/06/2015.

L'esercizio da parte del commissario liquidatore del concordato preventivo dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori presuppone la delibera dell'assemblea


Tribunale di Milano, 19 Luglio 2011. Est. Fontana.

Concordato preventivo - Concordato con cessione dei beni - Azione di responsabilità - Delibera assembleare - Necessità


Il liquidatore giudiziale è privo della legittimazione ad esperire l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società ammessa alla procedura di concordato preventivo per cessione dei beni, quantomeno nei casi in cui la relativa proposizione non sia stata deliberata dall'assemblea, al fine di ricomprenderla nell'attivo concordatario, in tal senso deponendo sia la sua funzione di mero mandatario per la liquidazione dei beni oggetto della cessione (per i limiti della legittimazione processuale del liquidatore nel concordato preventivo cfr. Cass., 14 marzo 2006, n. 5515), sia la previsione dell'art. 2394-bis c.c. che, nel dettare una disciplina speciale in ordine alla legittimazione degli organi delle procedure concorsuali al fine dell'esercizio dell'azione di responsabilità, non contiene alcun riferimento al liquidatore giudiziale. Anche ammettendo che quando la cessione abbia per oggetto genericamente tutte le attività del debitore, tra queste rientri anche l'eventuale azione di responsabilità, alla luce del carattere eccezionale delle previsioni di cui all'art. 2394-bis c.c. e dell'art. 147 L.F., si deve escludere che il liquidatore possa esercitare l'azione senza la deliberazione dell'assemblea. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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