Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12886 - pubb. 24/06/2015

Finanziamenti ex art. 2467 c.c. posti in essere con mezzi diversi dal denaro

Tribunale Reggio Emilia, 10 Giugno 2015. Est. Varotti.


Società - Di capitali - Società a responsabilità limitata - Capitale sociale - Conferimenti - In genere - Finanziamenti dei soci - Crediti di rimborso - Artt. 2467 e 2497 quinques cod.civ. - Presupposti - Collocazione del credito di restituzione al passivo fallimentare -  Postergazione

Società - Di capitali - Società a responsabilità limitata - Capitale sociale - Conferimenti - In genere - Finanziamenti dei soci - Crediti di rimborso - Artt. 2467 e 2497 quinques cod.civ. - Crediti derivanti da forniture - Qualificazione come finanziamenti - Collocazione del credito di restituzione al passivo fallimentare - Postergazione



Le espressioni contenute nell’articolo 2467, secondo comma, del codice civile (“eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto” e “situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”), pur potendo consistere in situazioni diverse e più variegate, identificano, in primo luogo, una situazione di insolvenza o di crisi della società finanziata, nel senso previsto dall’articolo 160, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267.
Tale interpretazione è coerente col tenore dell’articolo 182-quater dello stesso regio decreto, dal quale si desume - “a contrario” - che ai finanziamenti effettuati dai soci al di fuori di un piano concordatario, quando la società è in condizioni economiche o finanziarie identificabili con l’insolvenza o la crisi, si applica il disposto dell’articolo 2467 codice civile.
Vanno pertanto collocati al passivo in via chirografaria e con postergazione i crediti derivanti da finanziamenti dei soci effettuati quando la società finanziata e poi fallita era in stato di insolvenza. (Luciano Varotti) (riproduzione riservata)

I finanziamenti ai sensi dell’articolo 2467 del codice civile non sono solo quelli derivanti da meri trasferimenti di danaro infragruppo, ma anche da rapporti diversi, quali ad es. quelli di fornitura di merci e di servizi, qualora si accerti in concreto che le forniture di beni, di servizi, o l’erogazione di altre utilità, abbiano assolto – sotto il profilo finanziario – alla stessa funzione della dazione di danaro.
Vanno pertanto collocati al passivo in via chirografaria e con postergazione i crediti derivanti da forniture di merci e servizi effettuate dai soci quando la società finanziata e poi fallita era in stato di insolvenza. (Luciano Varotti) (riproduzione riservata)


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