Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1290 - pubb. 16/07/2008

Revoca dell'omologa del concordato e provvisoria esecuzione

Tribunale Milano, 14 Luglio 2008. Est. Quatraro.


Concordato preventivo – Reclamo alla corte d’appello del decreto di omologazione – Decreto della corte d’appello che dichiara inammissibile il concordato – Natura.

Concordato preventivo – Decreto della corte d’appello ex art. 183 legge fall. di revoca del concordato – Provvisoria esecutività – Esclusione.



Qualora, in sede di reclamo ex art. 183 legge fall., la corte d’appello dichiari inammissibile la proposta di concordato preventivo per ragioni di “merito” e non di “rito”, la pronuncia deve essere considerata come “revoca” del decreto del tribunale di omologa del concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il decreto emesso dalla corte d’appello in sede di reclamo ex art. 183 legge fall. non è provvisoriamente esecutivo in quanto, nel silenzio della legge, alla fattispecie non può essere applicata in via analogica la norma contenuta nell’art. 180 legge fall. che qualifica come provvisoriamente esecutivo il decreto di omologazione del concordato emesso dal tribunale. Ove pertanto avverso il decreto della corte d’appello venga proposto ricorso per cassazione, la provvisoria esecuzione del provvedimento impugnato resterà sospesa fino al termine del relativo giudizio, dovendo essere applicata in via analogica la norma di cui all’art. 741 c.p.c. relativa ai procedimenti camerali secondo la quale “i decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti, senza che sia stato promosso reclamo”. (Sulla scorta di tali presupposti, il tribunale ha autorizzato la cessione del ramo d’azienda prevista dal piano concordatario approvato dal tribunale). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale