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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13047 - pubb. 21/05/2015.

Piano del consumatore e fideiussione a favore di società


Tribunale di Milano, 16 Maggio 2015. Est. Francesca Mammone.

Accordo o piano del consumatore - Qualifica di consumatore - Interpretazione rigorosa

Accordo o piano del consumatore - Fideiussione contratta in favore di società - Qualifica di consumatore - Esclusione


La verifica del requisito di cui all'articolo 6 della legge numero 3 del 2012 della qualifica di consumatore del soggetto che chiede di essere ammesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'articolo 8 della citata legge (accordo o piano del consumatore) deve essere effettuata interpretando in senso stretto e rigoroso il rapporto di funzionalità al privato consumo delle obbligazioni contratte, poiché diversamente non potrebbero giustificarsi i benefici procedimentali riconosciuti a tale procedura, caratterizzata dalla maggiore semplicità del procedimento rispetto a quello degli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento e dalla soggezione al solo controllo del tribunale e non alla approvazione dell'accordo dalla maggioranza dei creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'obbligazione fideiussoria contratta dal socio unico e amministratore unico per assicurare finanziamenti alla società non può dirsi attinente alla sfera personale e familiare del soggetto, il quale non può quindi qualificarsi consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge n. 3/2012. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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