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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13167 - pubb. 31/07/2015.

Recesso del curatore dall'affitto di azienda stipulato dal fallito e scioglimento dei contratti di lavoro pendenti


Tribunale di Milano, 05 Maggio 2015. Est. D'Aquino.

Fallimento - Contratto di affitto di azienda stipulato dal fallito - Scioglimento del contratto per effetto del fallimento - Esclusione - Facoltà del curatore di esercitare il diritto di recesso

Fallimento - Contratto di affitto di azienda - Rapporti pendenti - Facoltà di scioglimento del curatore - Effetti

Fallimento - Contratto di affitto di azienda stipulato dal fallito - Prededuzione - Rapporti contrattuali aziendali mulatti o proseguiti dall'affittuario - Prededuzione - Esclusione

Fallimento - Contratto di affitto di azienda stipulato dal fallito - Prededuzione - Rapporti di lavoro pendenti - Scioglimento - Effetto retroattivo al momento della dichiarazione di fallimento

Fallimento - Cessione o affitto d'azienda anteriori alla dichiarazione di fallimento - Trattamento del TFR maturato fino al trasferimento dell'azienda - Ammissione al passivo - Ratei maturati successivamente al trasferimento - Debito a carico del cessionario o affittuario

Fallimento - Licenziamento - Mancato rispetto del termine per il preavviso - Indennità di preavviso


L'articolo 79 L.F., in deroga al principio generale della sospensione dei contratti pendenti enunciato dall'articolo 72 L.F., stabilisce che il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto di azienda. Da ciò consegue che l'unico mezzo a disposizione del fallimento per non sottostare agli effetti della prosecuzione del contratto è quello di esercitare il diritto di recesso, il quale è un atto unilaterale recettizio che produce effetto dalla sua comunicazione e non dalla precedente dichiarazione di fallimento, così come del resto confermato dall'ultimo periodo dell'articolo 79 il quale attribuisce il beneficio della prededuzione all'indennizzo spettante alla controparte in conseguenza del recesso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'art. 104-bis, comma 5, l.f., nella parte in cui prevede che “ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del Capo III del titolo II”, rende applicabile al contratto di affitto di azienda stipulato dal curatore gli effetti della disciplina dei rapporti pendenti all’atto della retrocessione dell’azienda (o dello scioglimento del contratto), consentendo al curatore di sciogliersi dai rapporti pendenti come se non fossero mai sorti a carico del fallimento, saldando l’effetto dell’irresponsabilità in capo al fallimento della maturazione dei debiti avvenuta dopo la dichiarazione di fallimento e sino all’avvenuto scioglimento. Tale norma (alla quale non si accompagna analoga norma nell’art. 79 l.f. per i contratti stipulati prima della dichiarazione di fallimento) costituisce espressione di un principio generale che, ove applicabile al disposto dell’art. 79 l.f., comporta per il contratto di affitto di azienda pre-stipulato dalla società fallita una irresponsabilità del curatore per i debiti sorti in prededuzione dalla dichiarazione di fallimento sino all’avvenuto diritto di recesso o, comunque, dei debiti nei confronti di questi vantati per effetto di contratti a prestazioni corrispettive reciprocamente ineseguiti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In base alla disposizione di cui all'art. 79 l.f., che regola la sorte del contratto di affitto di azienda pendente al momento della dichiarazione di fallimento, gli effetti della prededucibilità ex lege riguardano il solo indennizzo a favore dell’affittuario e non i debiti conseguenti ai rapporti contrattuali aziendali stipulati o proseguiti dall’affittuario per i quali, in assenza di una specifica disposizione derogatoria, deve farsi applicazione della disciplina dei rapporti pendenti da quando il curatore rientra in possesso dell’azienda. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Ove il curatore abbia esercitato il diritto di recesso dal contratto di affitto di azienda stipulato dal fallito prima della dichiarazione di fallimento e abbia contestualmente o successivamente esercitato il potere di scioglimento dai relativi contratti aziendali ex art. 72 l.f., detto scioglimento opera retroattivamente dal momento in cui è intervenuto il fallimento, essendo i rapporti di lavoro tra quelli che sono sospesi all’atto della dichiarazione di fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nell'ipotesi di fallimento del titolare dell'azienda, nel caso questa sia stata ceduta o affittata prima della dichiarazione di fallimento, il TFR maturato fino al momento del trasferimento dell'azienda potrà essere ammesso al passivo del fallimento, mentre dei ratei di TFR maturati successivamente a detto trasferimento risponderà il cessionario o affittuario dell'azienda, posto che l'inopponibilità del credito del lavoratore opera esclusivamente a favore del fallimento del concedente o affittante, mentre per il cessionario o affittuario il credito matura sino alla dichiarazione di recesso del concedente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel caso in cui il datore di lavoro (e il curatore per essa) abbia intimato il licenziamento senza il rispetto del termine per il preavviso durante il periodo di CIGS o (a fortiori) al termine della stessa, spetta l’erogazione in favore del lavoratore dell’indennità di preavviso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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