Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1357 - pubb. 23/10/2008

Concordato fallimentare esclusione di creditori tardivi e manifestazione del voto

Appello Brescia, 01 Ottobre 2008. Est. Marina Marchetti.


Concordato fallimentare – Rito c.d. intermedio – Limitazione della responsabilità ex art. 124 legge fallim. – Creditore tardivo – Preterizione – Illegittimità della proposta – Fattispecie.

Concordato fallimentare – Giudizio di omologazione – Poteri del tribunale – Violazione di legge – Rilevabilità – Preclusione – Insussistenza.

Concordato fallimentare – Voto – Invio al curatore a mezzo fax – Deposito in cancelleria – Equiparazione – Esclusione.



Non risulta rispettato il disposto di cui all’art. 124 ultimo comma legge fallim. ove la proposta concordataria comporti la preterizione di creditore che abbia, in data antecedente, presentato domanda di insinuazione tardiva sebbene la stessa non sia stata notificata al curatore atteso che tale ultimo adempimento non è richiesto dalla legge. (mb) (riproduzione riservata)

Non sussiste alcuna preclusione in ordine alla rilevabilità, nell’ambito del giudizio di omologazione del concordato fallimentare, di un vizio consistente nella violazione di una disposizione normativa ancorché nessun rilievo sia stato in precedenza sollevato dagli organi della procedura concorsuale. (mb) (riproduzione riservata)

Al fine di valutare la tempestività della espressione del voto nel concordato fallimentare non può tenersi conto dell’invio dello stesso a mezzo fax presso lo studio del curatore, sia pure entro il termine assegnato, essendo tale modalità difforme rispetto a quella in proposito prescritta dal giudice delegato. (mb) (riproduzione riservata)


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