Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13675 - pubb. 16/11/2015

Apporto del terzo e finanza esterna

Appello Bologna, 22 Ottobre 2015. Pres., est. Emilia Salvatore.


Concordato preventivo – Ammissione – Condizioni – Divieto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione – Apporto della c.d. finanza esterna da parte del terzo – Esenzione dal divieto – Condizioni – Neutralità patrimoniale – Necessità

Concordato preventivo – Apporto di terzo – Finanza c.d. esterna – Qualificazione – Condizioni

Concordato preventivo – Falcidia dei crediti privilegiati ex art. 160 secondo comma l. fall. – Crediti assistiti da privilegio generale – Ammissibilità



Va ribadito l’orientamento per cui, ai fini dell’ammissibilità della proposta di concordato preventivo, l’art. 160 secondo comma l. fall. deve essere interpretato nel senso che l’apporto del terzo si sottrae al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati solo allorché risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società debitrice, non comportando nè un incremento dell’attivo, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado, nè un aggravio del passivo della medesima, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo, indipendentemente dalla circostanza che tale credito sia stato o no postergato (Cass. 2012/9373).

Ai fini della qualificazione dell’apporto del terzo come finanza esterna ciò che assume particolare rilievo è se la somma entri o meno a far parte del patrimonio sociale ed in tale prospettiva assume rilievo il momento in cui la somma viene erogata, se prima o dopo la proposta concordataria, e le condizioni su cui si fonda, dovendosi qualificare finanza esterna che si sottrae al divieto di cui all’art. 160 secondo comma l. fall. solo quella che venga apportata dopo la presentazione della proposta di concordato o dopo l’omologazione, poiché in tali ipotesi l’apporto non incide sull’attivo e sul passivo della società, né il terzo vanta alcun diritto di rimborso verso la società.

(Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione del Tribunale che aveva qualificato come finanza esterna l’apporto del terzo, rappresentato da impegno irrevocabile a mettere a disposizione una somma in favore della società concordataria condizionatamente all’omologazione e con destinazione specifica in favore di taluni creditori).

L’interpretazione letterale e sistematica dell’art. 160 secondo comma l. fall. consente di affermare la possibilità di decurtare non solo il privilegio speciale ma anche il privilegio generale, nella parte in cui il relativo credito risulti incapiente rispetto all’attivo (Una tale interpretazione trova riscontro nell’art. 182 ter l. fall. che ammette una decurtazione dei crediti di enti previdenziali muniti di privilegio generale; come pure l’art. 124 l. fall. dettato in tema di concordato fallimentare prevede la possibilità di un pagamento in percentuale sia del credito munito di privilegio speciale che generale in caso di incapienza dell’attivo). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Segnalazione di Astorre Mancini, Avvocato in Rimini
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