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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13682 - pubb. 16/11/2015.

Sospensione della liquidazione dei beni rivendicati: ambito operativo dello strumento cautelare e distinzione dalla sospensione di cui all'art. 108 legge fall.


Tribunale di Milano, 07 Ottobre 2015. Est. D'Aquino.

Accertamento del passivo - Domanda di rivendica, restituzione o separazione di determinati beni - Domanda di sospensione della liquidazione dei beni - Strumento di natura cautelare - Strumento interno al procedimento di rivendica, restituzione o separazione che si conclude con il decreto che forma lo stato passivo - Richiesta di sospensione formulata in sede di opposizione allo stato passivo - Inammissibilità

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Sospensione della liquidazione per gravi motivi ex articolo 108 legge fall. - Sospensione della liquidazione di cui all'articolo 93, comma 7, legge fall. per i beni oggetto di rivendica, restituzione o separazione - Distinzione


La facoltà, riconosciuta dall'art. 93, comma 7, legge fall. a colui che chiede, in sede di accertamento del passivo, la rivendica, restituzione o separazione di un determinato bene onde evitare il danno irreparabile derivante dalla perdita del bene conseguente alla sua liquidazione in sede fallimentare per il tempo necessario alla decisione sulla sua domanda, costituisce uno strumento di natura cautelare interno al procedimento di separazione, restituzione o rivendicazione, laddove il decreto che forma lo stato passivo è il provvedimento definitivo di merito che chiude la fase avanti al giudice delegato. Da ciò consegue che qualora il giudice delegato abbia già proceduto a decidere nel merito la domanda rigettandola, non vi è più spazio, in sede di opposizione allo stato passivo, per l'emissione del provvedimento cautelare in questione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La facoltà, riconosciuta a qualunque interessato, di chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto di liquidazione ai sensi dell'articolo 108 legge fall., riguarda ipotesi diverse da quella prevista dall'articolo 93, comma 7, legge fall. che consente al creditore di ottenere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto di rivendica, restituzione o separazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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