Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13858 - pubb. 17/12/2015

Opposizione allo stato passivo: limiti al potere di impugnazione del curatore, impugnazione incidentale e privilegio del prestatore d'opera

Tribunale Monza, 27 Ottobre 2015. Est. Nardecchia.


Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Reformatio in peius - Esclusione

Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Facoltà di impugnazione del curatore - Limiti

Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Impugnazione incidentale - Esclusione

Privilegi - Prestatore d'opera intellettuale - Intervento della Corte costituzionale - Estensione del privilegio a tutti i prestatori d'opera anche non intellettuale svolta in modo autonomo

Privilegi - Prestatore d'opera intellettuale - Privilegio del prestatore d'opera individuale - Applicazione estensiva a favore delle società - Esclusione

Privilegi - Prestatore d'opera intellettuale - Presupposti - Prevalenza dell'apporto personale rispetto all'organizzazione imprenditoriale



A fronte dell’attribuzione al curatore della legittimazione attiva ad impugnare i crediti ammessi in difformità della sua proposta, deve escludersi che nel sistema attuale possa essere applicato il principio del divieto di reformatio in peius del provvedimento del giudice delegato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Poichè, in sede di formazione dello stato passivo, il giudice delegato può decidere solo nei limiti delle conclusioni formulate dalle parti, si deve ritenere che il curatore possa impugnare solamente i crediti che siano stati ammessi al passivo in difformità dalle conclusioni da lui formulate. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il curatore che voglia chiedere la modifica dello stato passivo deve impugnare il decreto nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito, non essendo applicabile al giudizio di opposizione allo stato passivo l’art. 343 c.p.c. in tema di appello incidentale. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che il curatore non potesse chiedere il rigetto totale di una pretesa, dato che nella precedente fase aveva formulato "conclusioni" nel depositato progetto dello stato passivo, non mutate in sede di adunanza, che prevedevano solo l'esclusione del privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c., senza quindi la formulazione di eccezioni, né in ordine alla legittimazione attiva del ricorrente né all'effettiva esecuzione della prestazione, né in ordine al "quantum" della pretesa). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In seguito all'intervento della Corte Costituzionale, che con la sentenza 29 gennaio 1998, n. 1, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2751-bis c.c. nella parte in cui limita il privilegio ai soli prestatori d'opera intellettuale, il privilegio in esame si estende a tutte le attività riconducibili al tipo contrattuale delineato dall'art. 2222 c.c. e, quindi, anche ai prestatori d'opera di carattere non intellettuale svolta in modo autonomo. Pertanto, il riferimento normativo per l'individuazione delle attività protette non è più limitato agli artt. 2229 e 2230 c.c., ma è costituito dall'art. 2222 c.c., il quale regola il contratto d'opera, che rappresenta una fattispecie residuale di lavoro autonomo in quanto numerose altre fattispecie di lavoro autonomo costituiscono contratti tipici con propria peculiare disciplina (appalto, trasporto, deposito, ecc.); di conseguenza i crediti di chi si è obbligato a compiere un'opera o un servizio, che richieda o non attività intellettuale, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente godono del privilegio di cui all'art.  2751-bis n. 2 c.c., sempre che il rapporto da cui nasce il credito non sia inquadrabile in altra fattispecie tipica di lavoro autonomo. In sostanza, ai fini dell'attribuzione del privilegio, non è più necessario accertare che l'attività espletata rientri in una prestazione di carattere intellettuale, ma occorre valutare: i) se questa sia riconducibile ad una forma di lavoro autonomo; ii) se rientri in una figura tipica contrattuale; iii) se sia riconducibile alla persona del prestatore o sia prestata in forma di impresa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il privilegio di cui all'articolo 2751-bis n. 2 c.c. fa riferimento esclusivo alla retribuzione del professionista (e del prestatore d’opera anche non intellettuale in virtù della pronuncia n.1/98 della Corte Costituzionale) individuale, con la conseguenza che deve escludersi una interpretazione estensiva di tale norma a favore delle società che svolgono attività oggettivamente identiche a quelle delle professioni intellettuali, ciò in considerazione della confusione, nell’ambito societario, tra la remunerazione del capitale e la retribuzione del lavoro (in tal senso Cass. 5002/2000 e, con particolare riferimento alle società di revisione contabile Cass. 14 aprile 1992 n. 4549; Trib. Torino 19 luglio 1996; Trib. Milano 12 febbraio 1996; Trib. Perugia 19 novembre 1994). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il privilegio per il prestatore d'opera intellettuale di cui all'articolo  2751-bis n. 2 c.c. deve essere negato tutte le volte in cui l'impiego dell'intelligenza o del lavoro personale costituiscano un fattore non prevalente rispetto all'organizzazione imprenditoriale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale