Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14678 - pubb. 07/04/2016

Il privilegio di cui all'articolo 2752, comma 3, c.c. non è applicabile in via estensiva ai tributi imposti dalle regioni

Tribunale Milano, 16 Giugno 2015. Est. Francesca Mammone.


Privilegi - Tributi locali - Interpretazione estensiva della norma di cui all'articolo 2752, comma 3, c.c. - Ammissibilità - Limitazione ai soli tributi imposti da Stato, comuni e province

Privilegi - Tributi locali - Interpretazione estensiva della norma contenuta nell'articolo 2752, comma 3, c.c. - Ammissibilità - Limitazione ai soli tributi imposti da Stato, comuni e province



Il richiamo alla finanza locale contenuto nell'articolo 2752 c.c., ai fini del riconoscimento del privilegio ai tributi locali, può essere interpretato in via estensiva in ragione della causa del credito con riferimento a qualsivoglia atto astrattamente generatore dell'imposizione, purché si tratti di tributo imposto dallo Stato o da comuni e province, essendo questi ultimi i soli enti locali specificamente indicati nella norma. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Si deve escludere la possibilità di riconoscere il privilegio di cui all'articolo 2752, comma 3, c.c. ai tributi dovuti per imposte regionali diverse da quelle espressamente previste, in quanto non pare sussistere alcun dubbio circa il fatto che il legislatore, anche successivamente alla nascita delle regioni, abbia inteso limitare la portata applicativa della norma solamente a comuni e province, tant'è che, allorquando ha introdotto il privilegio per i tributi regionali, lo ha fatto espressamente solo per alcuni di essi, parificandoli direttamente a quelli dello Stato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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