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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14851 - pubb. 27/04/2016.

E' onere della parte istante riassumere il procedimento per dichiarazione di fallimento non potendo a ciò provvedere il tribunale d'ufficio


Appello di Venezia, 02 Dicembre 2015. Est. Santoro.

Dichiarazione di fallimento - Procedimento - Revoca del fallimento - Rimessione degli atti al primo giudice - Riassunzione del procedimento - Onere della parte istante - Sussistenza - Riattivazione d'ufficio - Esclusione - Nullità della dichiarazione di fallimento


Nell'ipotesi in cui il giudice del gravame pronunci la revoca del fallimento e disponga la rimessione degli atti al primo giudice, il procedimento per dichiarazione di fallimento deve essere riattivato dalla parte istante mediante riassunzione ai sensi dell'articolo 353 c.p.c., non potendo il tribunale procedere di ufficio disponendo autonomamente la convocazione del creditore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli


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