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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14852 - pubb. 27/04/2016.

Revoca del concordato: contestazione di nuovi addebiti e diritto di difesa del debitore; distinzione tra omessa indicazione e svalutazione di un credito


Appello di Venezia, 18 Aprile 2016. Est. Rita Rigoni.

Fallimento - Dichiarazione - Procedimento - Iniziativa del pubblico ministero - Poteri di impulso del pubblico ministero - Disponibilità - Esclusione

Concordato preventivo - Atti in frode - Revoca - Procedimento - Contestazione effettuata per la prima volta nel decreto emesso all'esito del procedimento - Violazione del diritto al contraddittorio - Sussistenza

Concordato preventivo - Atti in frode - Revoca del concordato - Procedimento - Contestazione di ulteriori e diversi atti in frode - Attivazione di un nuovo procedimento ex articolo 173 l.f. - Necessità

Concordato preventivo - Atti in frode - Revoca del concordato - Reclamo avverso la dichiarazione di fallimento - Contestazione nell'ambito del giudizio di reclamo di atti in frode non contestati nell'ambito del procedimento ex articolo 173 l.f. - Esclusione

Concordato preventivo - Compimento di atti in frode rilevanti per la revoca del concordato ex articolo 173 l.f. - Omessa indicazione di un credito e svalutazione di un credito correttamente indicato - Distinzione - Valutazione di convenienza della proposta di competenza dei creditori


Deve dubitarsi del fatto che il pubblico ministero possa rinunciare alla iniziativa avviata, non essendo assimilabili i poteri di impulso a tale organo attribuiti nei processi civili (e fra essi di quello diretto all’apertura del fallimento) a quelli delle parti private, dal momento che il pubblico ministero agisce per dovere d’ufficio e nell’interesse pubblico, a differenza delle altre parti, che perseguono interessi individuali e privati. Il Pubblico Ministero è, infatti, parte del processo solo in senso formale e non può disporre degli interessi d’indole generale, dei quali la legge gli affida la tutela. Egli, pertanto, una volta esercitata l’azione, non può rinunziarvi, spettando unicamente al giudice decidere sulla stessa, senza che eventuali ripensamenti del pubblico ministero possano vincolarlo nel momento della decisione e senza neppure che siano vincolanti le conclusioni da lui formulate. (Nel caso di specie, il pubblico ministero aveva chiesto l'accoglimento del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Costituisce violazione del diritto al contraddittorio la contestazione relativa al compimento di un atto in frode ai creditori effettuata per la prima volta con il provvedimento che conclude il procedimento previsto dall'articolo 173 legge fall. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il compimento di atti in frode ai creditori deve essere contestato esclusivamente nell'ambito del procedimento a ciò predisposto previsto dall'articolo 173 legge fall., una volta concluso il quale, eventuali ulteriori addebiti possono essere contestati esclusivamente nell'ambito di un nuovo e distinto procedimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Qualora nell'ambito del procedimento previsto dall'articolo 173 legge fall. non sia stata data al debitore la possibilità di difendersi in ordine alla contestazione del compimento di un atto in frode, e sia stato, quindi, violato il principio del contraddittorio, tale contestazione non potrà essere effettuata nell'ambito del giudizio di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento pronunciata a seguito della revoca del concordato, in quanto ciò priverebbe il debitore di un grado di giudizio, dovendosi configurare il "nuovo addebito" come una sorta di nuova causa petendi. Infatti, ancorché non sussistono preclusioni istruttorie nella fase di reclamo ex articolo 18 legge fall., il debitore risulta certamente pregiudicato dal fatto di non aver potuto pienamente esercitare il proprio diritto di difesa sin dal primo grado del procedimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

A proposito dell'accertamento di atti in frode rilevanti per la revoca del concordato preventivo ai sensi dell'articolo 173 legge fall., occorre precisare che un conto è omettere di indicare la sussistenza di un potenziale credito, altro è indicarlo e svalutarlo, in quanto nel primo caso vi è certamente atto in frode, mentre nel secondo si pone esclusivamente una questione di valutazione circa la convenienza economica del concordato, valutazione che spetta ai creditori che siano stati adeguatamente informati. (Nel caso di specie, la questione riguardava l'indicazione di un credito di regresso, correttamente indicato ma del quale era stata prospettata la non realizzabilità). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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