Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15013 - pubb. 18/05/2016

Gli interessi cc.dd. post-fallimentari non decorrono in pendenza della procedura concorsuale e non possono essere richiesti in pagamento al debitore tornato in bonis

Tribunale Padova, 03 Maggio 2016. Est. Bertola.


Procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi – Interessi post-fallimentari – Carenza di mora del debitore spossessato – Insussistenza del credito

Procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi – Cessione – Credito per capitale ed interessi ammesso e già soddisfatto – Carenza di oggetto – Nullità – Sussiste



È infondata la domanda di condanna al pagamento di interessi cc.dd. post-fallimentari – vale a dire, maturati dopo l’apertura del concorso ed in pendenza della procedura concorsuale (nella specie, di amministrazione straordinaria ex L. n. 95/197) sui crediti chirografari in origine ammessi allo stato passivo –, rivolta dal creditore ammesso al passivo al debitore successivamente tornato in bonis. Una tale domanda, infatti, è rivolta a chiedere la condanna di quest’ultimo al pagamento di interessi di natura moratoria: tuttavia, nell’ipotesi di sottoposizione a procedura concorsuale nessun inadempimento colposo e, conseguentemente, nessuna mora, è imputabile al debitore, in quanto questi è spossessato ex lege dell’amministrazione dei propri beni e mai avrebbe potuto pagare i debiti cristallizzati nello stato passivo per far cessare la maturazione dei pretesi interessi: tale condotta, infatti, concretizzerebbe addirittura gli estremi del reato di bancarotta preferenziale punito dall’art. 216, comma terzo, l.fall.. (Vincenzo Ruggiero) (riproduzione riservata)

È nulla per carenza di oggetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, secondo comma, e 1325, n. 3), c.c., la cessione di un credito per capitale ammesso allo stato passivo di una procedura concorsuale già previamente ed integralmente soddisfatto dalla procedura stessa, in quanto esso si era già così estinto alla data della cessione e nessun ulteriore credito per interessi cc.dd. post-fallimentari può essere medio tempore venuto ad esistenza. (Vincenzo Ruggiero) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione del Prof. Avv. Bruno Inzitari


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