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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15100 - pubb. 27/05/2016.

Concordato preventivo: termine per la proposizione del reclamo avverso l'omologazione, apporto del terzo e violazione delle cause legittime di prelazione


Appello di Venezia, 12 Maggio 2016. Pres., est. Paola Di Francesco.

Concordato preventivo – Omologazione – Termine per la proposizione del reclamo

Illegittima degradazione a chirografo dei crediti assistiti da privilegio ipotecario – Violazione delle cause di prelazione – Ricorrenza – Nuova finanza – Esclusione


Il termine breve per la proposizione del reclamo previsto dall’art. 183 l. fall. decorre non dalla pubblicazione del decreto nel registro delle imprese, ma dalla sua notificazione ai sensi dell’art. 739, co. 2, c.p.c., in quanto quest’ultima rappresenta il procedimento attraverso il quale un atto o un provvedimento viene portato a conoscenza legale del destinatario. Esclusa, infatti, la legittimazione di «qualunque interessato» ad impugnare il decreto di omologa, legittimazione spettante unicamente a chi ha assunto la qualità di parte formale nel giudizio di cui all’art. 180 l. fall., cade la sola ragione che giustificherebbe il ricorso alla forma di presunzione legale di conoscenza rappresentata dalla pubblicazione del provvedimento nel registro delle imprese. (Giuseppe Dell'Anna Misurale) (riproduzione riservata)

Non sussiste la fattibilità giuridica della proposta di concordato preventivo allorquando vi osti la violazione delle cause di prelazione con riferimento anche solo a uno dei creditori. La nuova finanza per essere tale, e dunque allocabile senza alcun vincolo, deve avere il carattere dell’autonomia rispetto al patrimonio del debitore; ne segue che l’apporto del terzo si sottrae al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati solo allorché risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società. (Giuseppe Dell'Anna Misurale) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Dell'Anna Misurale


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