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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15232 - pubb. 15/06/2016.

Privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c. e prededuzione per crediti derivanti da contratto di appalto


Tribunale di Venezia, 17 Maggio 2016. Est. Martina Gasparini.

Privilegi - Privilegio ex articolo 2751-bis n. 5 c.c. - Oggetto - Crediti derivanti dall’esecuzione del contratto di appalto - Esclusione

Concordato preventivo - Crediti derivanti dall’esecuzione di contratto di appalto - Concordato liquidatorio - Scioglimento dei contratti ex art. 38 codice appalti - Prededuzione nel successivo fallimento - Esclusione


Il privilegio di cui all’articolo 2751 bis n. 5 c.c. può essere riconosciuto ai soli crediti per corrispettivi di servizi prestati e della vendita di manufatti, con la conseguenza che devono ritenersi esclusi i crediti derivanti dall’esecuzione del contratto d’appalto. Tale interpretazione trova conforto della recente decisione della Suprema corte secondo la quale è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2751-bis n. 5 c.c. nella parte in cui non prevede l’applicabilità del privilegio, che assiste i crediti dell’impresa artigiana della società o enti cooperative di produzione lavoro per i corrispettivi di servizi prestati e della vendita di manufatti, anche ai crediti per compensi di appalti d’opera, attesa la mancanza, in tale ipotesi, nella sicura prevalenza dell’attività lavorativa rispetto agli altri fattori produttivi dell’impresa, in quanto la considerazione contrattuale della prestazione lavorativa nella sua globalità non consente di valutare l’incidenza delle singole componenti, sicché risulta ragionevole la previsione di un trattamento differenziato (Cassazione civile n. 4383/2015). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Non compete la prededuzione al credito sorto in relazione a lavori eseguiti in forza di contratti di appalto che in seguito all’ammissione alla procedura di concordato preventivo liquidatorio si sono sciolti ai sensi dell’articolo 38 del codice appalti e per i quali non è stato applicato l’articolo 118, comma 3, del codice citato. Tale ultima disposizione normativa trova, infatti, applicazione sono all’ipotesi in cui vi sia una continuità nei rapporti tra stazione appaltante e affidatario. In proposito, va osservato come il comma 3 bis, successivamente inserito nella citata norma, prevede la possibilità per la stazione appaltante di provvedere pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dall’affidatario medesimo, nella pendenza di procedura di concordato preventivo di questo e dai subappaltatori. È evidente che la norma può riferirsi solo ai casi di concordato in continuità aziendale, tenuto conto che solo per questa categoria di concordato vi è la possibilità di proseguire, a determinate condizioni, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso di concordato stipulati con la pubblica amministrazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Filippo Lo Presti


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