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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15346 - pubb. 29/06/2016.

Nullità di finanziamenti per l’acquisto di azioni proprie


Tribunale di Venezia, 29 Aprile 2016. Est. Anna Maria Marra.

Società cooperativa per azioni – Banca Popolare – Operazioni sulle proprie azioni – Concessione di prestiti per l’acquisto di azioni proprie – Applicabilità della disciplina di cui all’art. 2358 c.c. – Oneri probatori

Società cooperativa per azioni – Violazione delle condizioni e cautele previste dall’art. 2358 c.c. – Conseguenze – Nullità dei finanziamenti o delle garanzie concessi – Inibitoria cautelare della richiesta di pagamento dei saldi passivi dei conti correnti

Società cooperativa per azioni – Operazioni sulle proprie azioni – Concessione di prestiti per l’acquisto di azioni proprie – Nullità virtuale – Legittimazione ad agire del socio finanziato


La disciplina dell’art. 2358 c.c. in tema di prestiti e garanzie fornite dalla società per azioni per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie è applicabile anche alle società cooperative, in particolare alle banche popolari, attraverso il richiamo dell’art. 2519 c.c., non sussistendo alcuna ragione d’incompatibilità, a maggior ragione quando la banca stessa abbia dichiarato alle autorità di vigilanza la soggezione a tale disciplina, con la conseguenza che su di essa grava l’onere di dimostrare il rispetto delle condizioni e delle cautele imperativamente previste dall’art. 2358 c.c., mentre il socio finanziato è onerato di dimostrare, anche mediante presunzioni, la correlazione diretta tra i finanziamenti e gli acquisti o le sottoscrizioni di azioni. (Stefano Iorio) (riproduzione riservata)

Il mancato rispetto delle condizioni imposte dai commi 2 e ss. dell’art. 2358 c.c. per la concessione di prestiti o garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie determina la nullità dei finanziamenti o delle garanzie concessi, per l’espansione del divieto di cui al comma 1, e in via cautelare può inibirsi la richiesta della banca finanziatrice di pagamento dei saldi passivi generatisi sui conti correnti. (Stefano Iorio) (riproduzione riservata)

La nullità derivante dalla violazione dell’art. 2358 c.c. appartiene al novero delle nullità virtuali e può essere fatta valere dal socio finanziato, portatore di un interesse alla tenuta finanziaria e all’effettività del patrimonio della società di cui ha acquistato o sottoscritto azioni. (Stefano Iorio) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Stefano Iorio


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