Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15703 - pubb. 06/09/2016

Valutazione e fattibilità della proposta di concordato preventivo

Appello Firenze, 14 Ottobre 2015. Est. Monti.


Concordato preventivo – Valutazione della proposta – Fattibilità giuridica e fattibilità economica – Significato – Attribuzione



La fattibilità della proposta di concordato non afferisce alla convenienza, ma alla probabilità basilare del suo adempimento.

Avendo tolto all’ufficio la valutazione di meritevolezza e di convenienza, il legislatore ha scelto di lasciare al giudice un controllo sulla fattibilità della definizione dell’insolvenza proposta dal debitore, che potrà essere in sé più o meno conveniente, come giudicheranno i creditori in piena coerenza con la fisionomia negoziale dell’operazione concordataria, ma che comunque non deve andare avanti se non è concretamente fattibile.

Tenere nelle mani del Tribunale la valutazione della fattibilità economica non significa introdurre una surrettizia valutazione di convenienza, di cui restano padroni i creditori, ma significa salvaguardare lo scopo essenziale della procedura. In assenza di una seria prospettiva di adempimento del concordato, la crisi d’impresa non viene definita, ma soltanto procrastinata e questo non si può ammettere. E per questa ragione il giudice, privato del ruolo di garante della convenienza, deve restare garante della fattibilità, intesa come nucleo essenziale della prognosi di adempimento. (Carlo Di Nanni) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione del Prof. Carlo Di Nanni


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