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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16755 - pubb. 21/02/2017.

Provvisoria esecuzione della condanna restitutoria a seguito di revocatoria fallimentare


Tribunale di Brescia, 21 Ottobre 2016. Est. Vincenza Agnese.

Revocatoria fallimentare – Provvisoria esecuzione della sentenza di revocatoria – Con riguardo alle condanne restitutorie – Sussiste


La Suprema Corte ha statuito che l’art.282 c.p.c. non consente di ritenere che l’efficacia delle sentenze di primo grado sia anticipata rispetto alla formazione della cosa giudicata sulla sentenza;  tuttavia, è possibile anticipare – in caso di sentenze aventi natura costitutiva – l’esecuzione delle statuizioni condannatorie qualora meramente indipendenti dalla produzione dell’effetto costitutivo e quindi quando non legate da un nesso sinallagmatico con la parte di pronuncia avente efficacia costitutiva. La Corte ha affermato l’esistenza di un rapporto di mera dipendenza – in caso di revocatoria fallimentare – tra il capo costitutivo e la condanna alla restituzione delle somme ricevute con gli atti solutori dichiarati inefficaci. D’altronde, il nesso di sinallagmaticità può essere configurato solo nel caso di pronuncia costitutiva che crea il rapporto giuridico e di conseguenza le prestazioni corrispettive, e non anche nel caso di pronunce che ne determinano l’inefficacia e/o la caducazione. [Nella fattispecie, il Giudice ha rigettato l’istanza di sospensione dell’esecuzione della condanna alla restituzione contenuta in sentenza revocatoria non ancora passata in giudicato.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Eugenio Bresciani


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