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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17180 - pubb. 05/05/2017.

Il privilegio artigiano non spetta al consorzio


Tribunale di Treviso, 23 Febbraio 2017. Pres., est. Fabbro.

Fallimento – Ammissione al passivo – Credito di consorzio fra artigiani – Privilegio ex art. 2751bis, n.5, c.c. – Non spetta


Con la modifica dell’art.2751bis, n.5, c.c., il legislatore ha inteso raccordare la disciplina dettata dal codice civile in materia di privilegi con la definizione di impresa artigiana prevista dalla legislazione di settore, con la conseguenza che per stabilire la natura artigiana del credito deve farsi ora riferimento alla legge quadro sull’artigianato (L.443/1985).
Ne consegue che il credito potrà essere ammesso al passivo fallimentare in privilegio ex art.2751bis, n.5, c.c. solamente a seguito di preliminare verifica circa la perdurante sussistenza – con riferimento all’epoca di insorgenza del credito – dei requisiti di cui alla legge quadro 443/1985.
Tali requisiti non ricorrono nel consorzio, che è un organismo di secondo grado, i cui crediti sono solo indirettamente riferibili all’attività lavorativa dei soci e, quindi, non possono considerarsi quale remunerazione di un’attività artigiana. I consorzi, infatti, assumono la veste di soggetti giuridici autonomi, distinti dai singoli consorziati.
Il legislatore ha inteso attribuire il privilegio di cui trattasi solo ai consorzi tra le cooperative agricole e limitatamente ai corrispettivi della vendita di prodotti. Tale previsione non può essere estesa ad ogni tipo di consorzio, né ad ogni credito che a un consorzio faccia capo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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