Efficacia sanante retroattiva dell’autorizzazione al curatore a stare in giudizio
Appello di Venezia, 18 Novembre 2015. Est. Paola Di Francesco.
Fallimento – Reclamo promosso dal curatore – In assenza di autorizzazione del giudice delegato – Sopravvenuta autorizzazione del giudice delegato – Efficacia sanante retroattiva – Interruzione del termine previsto per l’impugnazione
Poiché la sopravvenuta autorizzazione al curatore fallimentare a stare in giudizio ha efficacia sanante retroattiva, il deposito di un reclamo privo dell’autorizzazione interrompe il decorso del termine previsto per l’impugnazione e osta alla formazione del giudicato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)