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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17288 - pubb. 20/05/2017.

Se il datore di lavoro fallisce, per i contributi di previdenza complementare solo il Fondo può insinuarsi al passivo


Tribunale di Venezia, 03 Dicembre 2015. Est. Martina Gasparini.

Fallimento – Insinuazione al passivo – Da parte di Cassa Edile – Per crediti relativi a retribuzioni dei dipendenti del fallito – Ammissione – Per contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare – Esclusione


Il rapporto fra la Cassa Edile e il datore di lavoro viene configurato come una delega da parte del datore di lavoro per il pagamento in favore del lavoratore per accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, sicché certamente sussiste la legittimazione della Cassa Edile all’insinuazione al passivo per i crediti che il lavoratore vanta a tale titolo nei confronti del datore di lavoro.
Non così per il credito vantato da un soggetto giuridico del tutto diverso, ovvero il fondo previdenziale. Nel caso di omesso versamento lo stesso lavoratore, al fine di fare valere una eventuale insinuazione per somme dovute a titolo di previdenza complementare non è direttamente legittimato, ma può solo eventualmente richiedere l’ammissione del credito facendo valere in via surrogatoria la posizione creditoria del fondo e in ipotesi di sua inerzia. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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