Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19094 - pubb. 23/02/2018

Connessione tra eccezione riconvenzionale del curatore in sede di opposizione allo stato passivo e domanda dal medesimo curatore svolta in sede ordinaria

Tribunale Milano, 18 Gennaio 2018. Pres., est. D'Aquino.


Fallimento - Accertamento del passivo - Eccezione riconvenzionale del curatore in sede di opposizione allo stato passivo - Identità di causa petendi di domanda svolta in sede ordinaria - Compensazione impropria - Sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. del giudizio di opposizione allo stato passivo



La domanda riconvenzionale non può essere proposta in sede di opposizione allo stato passivo, né può trasmigrare davanti al giudice dell’opposizione per connessione ex art. 40 c.p.c. (ovvero per riunione ex art. 273, 274 c.p.c.) ove pendano davanti allo stesso ufficio la domanda (ancorché originariamente riconvenzionale) proposta dal fallito e riproposta in riassunzione dal curatore del fallimento, restando la stessa rimessa al giudice ordinario originariamente competente.

Il curatore del fallimento può proporre eccezione riconvenzionale in sede di opposizione allo stato passivo per la stessa causa petendi per la quale ha articolato domanda (ancorché originariamente riconvenzionale) davanti al giudice ordinario, senza che a ciò sia ostativa la mancata definizione del giudizio ordinario, ove si tratti di compensazione impropria.

Per evitare la duplicazione delle attività istruttorie nonché il rischio di contrasto di giudicati, è possibile per i due giudici competenti (e, quindi, anche per il giudice dell’opposizione allo stato passivo) procedere con la sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c.

Alla luce di tali considerazioni, va dunque affermato che, di fronte alla proposizione di una domanda azionata in sede ordinaria da parte della curatela del fallimento e alla proposizione di tale domanda in sede fallimentare quale eccezione riconvenzionale, il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo può sospendere il giudizio di opposizione sino alla definizione del giudizio ordinario. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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