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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19474 - pubb. 10/04/2018.

Prevalenza dei creditori ipotecari e pignoratizi su quelli prededucibili e imputazione delle spese generali secondo il criterio della proporzionalità


Tribunale di Milano, 01 Aprile 2017. Est. Macripò.

Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Conti speciali relativi ai singoli immobili - Prevalenza dei crediti ipotecari sui crediti prededucibili - Criterio della proporzionalità


In base all’art. 111-ter l.fall., il curatore, con riferimento ai conti speciali, deve tenere un conto autonomo delle vendite di singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

Tribunale di Milano, Sez. fall., 1° aprile 2017 - G.U. G. Macripò.

 

Il creditore T. F. s.r.l., premesso di essere stato ammesso allo stato passivo del fallimento LA S.p.A. in liquidazione in via privilegiata ipotecaria per la complessiva somma di Euro 4.593.833,72, oltre interessi di legge, ha proposto reclamo avverso il progetto di riparto finale depositato in Cancelleria in data 23.9.16.

Espone che il curatore ha distribuito il residuo attivo, detraendo il proprio compenso pari ad Euro 274.730,34 e alcune spese minori per la chiusura del conto, soltanto ad integrale soddisfacimento dei crediti ammessi in prededuzione e in via privilegiata mobiliare ex artt. 2755 e 2751 bis n. 1 c.c., nonché a parziale soddisfacimento dei crediti ammessi in via privilegiata mobiliare ex art. 2751 bis n. 2 c.c., Lamenta la reclamante che il curatore avrebbe proceduto erroneamente a stabilire le somme disponibili - e in particolare a tenere conto di somme non previste a carico della massa immobiliare - e che avrebbe, inoltre, errato ad anteporre nella distribuzione altri creditori al creditore ipotecario, Deduce, in particolare, che l’art. 41 comma T.U.B. attribuisce la prelazione da esercitarsi sui frutti dell’immobile al creditore fondiario e che una cospicua parte dell’attivo pari ad Euro 3.11.6.431,33 era costituita dai canoni di locazione, percepiti dal fallimento, con riferimento all’immobile gravato da ipoteca in favore della reclamante, canoni che non sono stati erosi per intero dalle spese di procedura direttamente imputabili alla gestione dell’immobile; deduce, altresì, che il compenso del curatore può essere imputato al ricavato della vendita dell’immobile gravato da ipoteca, pari ad Euro 3.000.000,00, per una quota ottenuta ponendo a raffronto l’attività svolta nell’interesse generale e quella esercitata nell’interesse del creditore garantito, e che solo ove non sia possibile un’esatta valutazione dell’incidenza delle spese generali su quelle specifiche, deve essere adottato un criterio di proporzionalità, la cui applicabilità è comunque subordinata alla certezza dell’utilità di tali spese per il creditore garantito.

Chiede, pertanto, che in riforma del piano di riparto finale impugnato, sia predisposto un nuovo riparto in cui siano indicate in modo chiaro le voci che compongono l’attivo della massa immobiliare e quelle che compongono l’attivo della massa mobiliare, le spese specifiche imputabili all’una e all’altra e le spese generali imputabili al residuo attivo della massa immobiliare e a quello della massa mobiliare.

Il curatore, costituitosi in giudizio, ha contestato quanto ex adverso dedotto ed ha chiesto il rigetto del reclamo e la condanna della controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.

All’udienza del 18.1.17 la reclamante ha precisato che le singole voci di spesa non sono contestate, ma di avere chiesto la spiegazione del riparto in ordine alle spese e all’imputazione delle stesse alle masse, contestando l’imputazione della somma di Euro 217.099,59 per spese generali.

Orbene, il reclamo proposto è infondato.

In ogni piano di riparto effettuato - parziale o finale che sia il curatore è tenuto ai sensi dell’art. 111 l.fall. all’applicazione delle norme relative alla graduazione e collocazione dei crediti secondo le cause legittime di prelazione così come accertate in sede di verifica e all’applicazione delle norme relative ai crediti prededucibili e al concorso degli stessi con altri crediti.

In base all’art. 111 ter l.fall. il curatore, con riferimento ai conti speciali, deve tenere un conto autonomo delle vendite di singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale.

Posto che le “uscite di carattere specifico” riguardano le spese riconducibili alla conservazione e alla liquidazione del bene immobile oggetto di privilegio speciale o di ipoteca e che le “uscite di carattere generale” riguardano tra l’altro - le spese per la verifica del passivo, le spese per le comunicazioni ai creditori e il compenso del curatore, dal sistema normativo vigente risulta che, in sede di ripartizione fallimentare delle somme ricavate dalla vendita di beni oggetto di ipoteca, i crediti ipotecari prevalgono sui crediti prededucibili, salvo che questi ultimi si ricolleghino ad attività direttamente e specificamente rivolte ad incrementare, o ad amministrare, o a liquidare i beni ipotecati o rechino, comunque, ai titolari specifiche utilità, e salvo il limite di un’aliquota delle spese generali, che deve, in ogni caso, gravare sui beni assoggettati a garanzia reale (v. in tal senso già Cass. n. 9490/02).

Nella fattispecie in esame, in cui non sono contestate le singole voci di spesa, risulta che l’importo di Euro 217.099,59 è composto dall’importo di Euro 179.160,65 per I.V.A versata dal fallimento in relazione ai canoni di locazione dell’immobile ipotecato incassati ed attribuiti interamente alla reclamante T. F. s.r.l., dall’importo di Euro 13.149,78 quale costo per lo smaltimento di documentazione e di rifiuti che si trovavano nell’immobile ipotecato, dall’importo di Euro 8.997,23 per ritenute fiscali sugli interessi attivi di conto corrente assegnati per la quota di Euro 96,52% alla reclamante, dall’importo di Euro 3.087,56 per spese sul conto corrente sul quale sono stati movimenti importi pressoché esclusivamente connessi alla gestione dell’immobile ipotecato, dall’importo di Euro 6.354,78 per rimborso anticipazioni del curatore, dall’importo di Euro 3.954,31 quale compenso alla difesa dal fallimento nel giudizio ex art. 116 l.fall. promosso dalla reclamante, dall’importo di Euro 931,00 per campione civile, dall’importo di Euro 1.452,00 per i costi di digitalizzazione della procedura (e dall’importo di Euro 11,38 per arrotondamenti contabili).

Risulta, pertanto, che tali importi - a non voler considerare taluni di essi relativi a spese specifiche della massa immobiliare - sono certamente relativi a crediti prededucibili che si ricollegano ad attività svolte dal curatore nell’interesse di tutti i creditori.

Nessuna norma prevede il criterio dell’accertata utilità della spesa per il creditore garantito, criterio prima utilizzato dalla giurisprudenza in mancanza di alcun riferimento normativo sul punto: invero, il legislatore della riforma ha, invece, disciplinato la questione dell’imputabilità di una parte delle spese generali anche ai crediti con diritto di prelazione, non recependo tuttavia il criterio utilizzato dalla giurisprudenza, e prescrivendone uno nuovo - seppure anch’esso in subordine utilizzato nella prassi - che è il criterio proporzionale.

Pertanto, il riparto deve essere effettuato, con riferimento alle spese generali, in conformità a tale criterio di proporzionalità e non al criterio della utilità, come invece pretenderebbe la reclamante.

Posto che un’aliquota delle spese generali deve, in ogni caso, gravare sui beni assoggettati a garanzia reale, ritiene il Tribunale che correttamente il curatore abbia adottato con riferimento alla imputazione delle spese generali - il criterio della proporzionalità desumibile da raffronto tra le masse attive immobiliare e mobiliare.

Ne consegue che, poiché a fronte di un attivo da ricavi da vendita pari all’importo complessivo di Euro 7.066.064,37 la quota immobiliare risulta pari ad Euro 6.820.408,01 mentre la parte mobiliare è pari all’importo di Euro 245.656,36, il rapporto proporzionale di incidenza è pari al 96,52% sulla massa immobiliare.

Pertanto, poiché le spese generali -e quindi già epurate dai costi relativi alla parte mobiliare-ammontano come sopra detto all’importo di Euro 217.099,59, la quota di incidenza del 96,52% è pari alla somma di Euro 209.551,98; come pure, essendo il compenso del curatore pari ad Euro 274.626,75 la predetta quota di incidenza è pari all’importo di Euro 265.079,17.

Ne consegue che il progetto di ripartizione impugnato risulta essere esente da censure, avendo il curatore operato legittimamente.

Il reclamo proposto va, dunque, rigettato.