Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20226 - pubb. 18/07/2018

Ancora sul principio del rispetto delle cause di prelazione nel concordato preventivo

Tribunale Rimini, 10 Maggio 2018. Pres., est. Francesca Miconi.


Concordato preventivo - Principio del rispetto dell’ordine dei privilegi - Interpretazione



Con riferimento al concordato preventivo, il principio del rispetto dell’ordine dei privilegi consiste nella necessaria integrale soddisfazione del grado di privilegio generale precedente prima di poter soddisfare il grado successivo e che, in caso di incapienza dei beni dell’impresa ai chirografari possano essere destinate esclusivamente risorse provenienti da terzi, e non dal patrimonio del debitore (c.d. finanza esterna).

Il mancato rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, stabilito dall’art. 160 secondo comma l. fall., riguarda la fattibilità giuridica del concordato, cioè la conformità della proposta alle norme inderogabili di legge, la cui valutazione è rimessa al tribunale e non alla volontà negoziale dei creditori. (1) (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, Studio Legale Associato Tentoni, Mancini & Riccio
mancini@studiotmr.it  
  

Il testo integrale


(1) In giurisprudenza il principio che impone il rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione di cui all’art. 160 secondo comma l. fall. è stato interpretato sia in termini assoluti, quale divieto di soddisfazione anche parziale di crediti di grado inferiore se non dopo la soddisfazione integrale di quelli di grado superiore (Tribunale di Treviso 11 febbraio 2009), che relativi, come divieto di trattamento di crediti sovraordinati deteriore rispetto a quello dei crediti sottordinati (Tribunale di Milano 12 ottobre 2009). In senso contrario alla prima opzione, in alcune pronunce di merito si è richiamata l’inapplicabilità in ambito concordatario dell’art. 111 l. fall. che impone di pagare i creditori privilegiati prima dei creditori chirografari, non essendo tale norma esplicitamente ripresa dall’art. 169 l. fall. Da tale mancato richiamo – ha osservato, per esempio, Tribunale di Torre Annunziata con la decisione 29 luglio 2016, in questa Rivista – “consegue che il principio del necessario rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione, di cui all’art. 160 secondo comma l. fall., esclude solo di poter pagare ad un creditore sottoposto una percentuale superiore a quella prevista per i creditori di grado poziore ma non anche l’impossibilità di pagare i creditori di rango inferiore in concorso ed unitamente a quelli di rango superiore, quando le risorse economiche necessarie al pagamento non sono tratte dalla liquidazione del bene oggetto di garanzia ma dalla continuazione dell’attività di impresa, anche mediante quel bene”.

Con riferimento alla possibilità di falcidiare i crediti privilegiati, ove il piano sia assistito dalla relazione giurata ex art. 160 secondo comma l. fall., Tribunale di Pisa 26 febbraio 2016, in questa Rivista, ha osservato che “l’attribuzione a crediti assistiti da privilegio generale sui beni mobili senza collocazione sussidiaria sugli immobili di una percentuale di pagamento pari a quella prevista dal piano di concordato per i crediti chirografari non costituisce alterazione dell’ordine delle cause legittime di prelazione, se si prevede – e si attesta con relazione giurata ex art. 160, co. 2, l.fall. – che i suddetti crediti privilegiati non possano trovare soddisfazione, attraverso la liquidazione, sul ricavato della massa mobiliare”. (Astorre Mancini)


Testo Integrale