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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20643 - pubb. 19/10/2018.

Liquidazione coatta bancaria: domande tardive e decadenza ex d.lgs. 181/2015, limiti alla impugnazione di crediti altrui


Tribunale di Milano, 04 Ottobre 2018. Pres., est. D'Aquino.

Liquidazione coatta amministrativa bancaria – Domande tardive di ammissione al passivo – Termine di decadenza di cui al d.lgs. 16 novembre 2015, n. 181 – Regime transitorio

Liquidazione coatta amministrativa bancaria – Opposizioni alle domande di ammissione al passivo – Decisione – Sentenza o decreto – Ricorso per cassazione – Regime transitorio

Liquidazione coatta amministrativa bancaria – Opposizione allo stato passivo – Impugnazione di crediti altrui – Limitazioni – Impugnazione di crediti chirografari ammessi – Esclusione – Natura speciale della disciplina di cui all’art. 87 TUB – Fattispecie in tema di crediti postergati


Il termine di decadenza, introdotto dal d.lgs. 16 novembre 2015, n. 181, per la proposizione delle domande tardive di ammissione al passivo nella procedura di liquidazione coatta amministrativa disciplinata dagli artt. 80 e ss. del TUB, non è applicabile a domande tardive che siano state presentate prima del 16 novembre 2015, data di entrata in vigore della citata disposizione di legge. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Le opposizioni alle domande di ammissione al passivo presentate prima del 16 novembre 2015, data di entrata in vigore del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 181, vanno decise con sentenza (ai sensi dell’abrogato art. 87, comma 4, TUB), benché il provvedimento che conclude il giudizio sia impugnabile con ricorso per cassazione omisso medio ex art. 3, comma 5, d.lgs. citato, in termini non dissimili dal decreto di cui all’art. 99 legge fall.

Il d.lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha, pertanto, allineato la disciplina delle opposizioni ex art. 87 TUB a quella di diritto comune concorsuale, non solo quanto alla disciplina decadenziale delle domande tardive (introducendo un regime decadenziale analogo a quello previsto dall’art. 101 legge fall.), ma anche quanto al regime di impugnabilità delle decisioni in materia di opposizione (ricorribili per cassazione omisso medio al pari delle opposizioni allo stato passivo).

Continua, diversamente (in contrasto con il procedimento di opposizione allo stato passivo), ad applicarsi al giudizio di opposizione a domande presentate prima del 16 novembre 2015 la disciplina del procedimento ordinario di cognizione richiamata - per quanto in via residuale - dall’art. 88, comma 4, TUB (norma anch’essa estranea al regime transitorio) nella formulazione precedente l’entrata in vigore del d. lg. 181/2015, secondo cui “per quanto non espressamente previsto dalle norme contenute nell’articolo 87 e nel presente articolo, al giudizio di opposizione si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sul processo di cognizione”.
Non muta, quindi, la disciplina intertemporale dei presupposti processuali cui all’art. 87 TUB assoggetta l’opposizione allo stato passivo, ossia:
- la legittimazione attiva a proporre opposizione dei creditori esclusi dallo stato passivo, come dei creditori che ne siano stati ammessi (art. 87, comma 1, TUB);
- l’ammissibilità dell’opposizione nei confronti dei provvedimenti di ammissione nei confronti solo di “soggetti inclusi negli elenchi indicati nell’articolo 86, comma 7, TUB” (norma anch’essa non modificata dalla novella del 2015), ossia nei confronti di coloro che siano inseriti negli “elenchi dei creditori privilegiati, dei titolari di diritti indicati nel comma 2, nonché dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento delle pretese”. I titolari dei diritti indicati nel comma 2 sono “coloro che risultino titolari di diritti reali sui beni e sugli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in possesso della banca”, nonché “i clienti aventi diritto alle restituzioni dei detti strumenti finanziari”. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’opposizione di cui all’art. 87 TUB si differenzia (ed assume dunque carattere speciale) rispetto  a quella di cui agli artt. 98 e 209 legge fall. per quanto attiene alla impugnazione del credito altrui ammesso al passivo, in quanto non può essere rivolta nei confronti di crediti chirografari, ma solamente avverso l’avvenuta ammissione di crediti concorrenti privilegiati o contro domande di rivendica di terzi titolari di diritti reali su beni e strumenti finanziari.

Pertanto, se è vero che l’opposizione di cui all’art. 87 TUB, per quanto attiene alla impugnazione del credito altrui, è concessa solo per situazioni idonee a incidere sul perimetro dei beni liquidabili (diritti reali di terzi), ovvero per l’opponibilità delle cause legittime di prelazione, certamente non la si può attribuire per l’ammissione di crediti postergati, i quali possono essere soddisfatti solo dopo il soddisfacimento di crediti chirografari. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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