Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20805 - pubb. 20/11/2018

Apertura della procedura concorsuale e principio della c.d. zero hour rule. Amministrazione straordinaria, contratti pendenti e conto corrente bancario

Tribunale Roma, 31 Ottobre 2018. Est. Ceccarini.


Procedure concorsuali – Dichiarazione di apertura – Effetti per i terzi e per gli organi della procedura – Distinzione – Principio della c.d. zero hour rule – Fattispecie in tema di amministrazione straordinaria ALITALIA-LAI – Inefficacia dei pagamenti eseguiti prima della pubblicazione del provvedimento di apertura nel registro imprese

Amministrazione straordinaria – Contratti pendenti – Conto corrente bancario – Facoltà di scioglimento – Ordine di bonifico – Opponibilità ai creditori



Ai sensi dell'art. 16, comma 2, legge fall., la sentenza dichiarativa di fallimento produce i suoi effetti non dalla data della sua pubblicazione (la quale rileva, invece, per gli effetti che interessano il fallito e gli organi della procedura), ma da quella di iscrizione nel registro delle imprese, e non vi è dubbio che tra gli effetti della sentenza di fallimento che si riverberano nella sfera giuridica dei terzi si debbono considerare quelli riconducibili all'inefficacia comminata dall'art. 44 ai pagamenti eseguiti dal fallito a loro favore.

Se è vero che l’art. 1 del dpcm 29 agosto 2008 dispone l’ammissione di ALITALIA-LAI alla procedura di amministrazione straordinaria con decorrenza immediata, tuttavia detta norma non consente di prescindere dalla distinzione attualmente operata dall'art. 16, comma 2, legge fall. tra efficacia interna ed efficacia esterna della sentenza di fallimento e dei provvedimenti che determinano l'apertura delle procedure concorsuali.

Pertanto, per la procedura di amministrazione straordinaria ALITALIA-LAI, così come per ogni procedura concorsuale (cfr. art. 168 legge fall. per la procedura di concordato preventivo, l'art. 182-bis legge fall. per gli accordi di ristrutturazione, nonché Trib. Milano 10 dicembre 2010 per i procedimenti di liquidazione coatta amministrativa), devono distinguersi, sulla scorta del principio generale sancito dall’art. 16, comma 2, legge fall., gli effetti che riguardano l'impresa e gli organi della procedura, da quelli che incidono sulla sfera giuridica dei terzi; i primi si determinano ipso giure, con la formazione del titolo giudiziale o amministrativo che sancisce l'apertura della procedura, i secondi, al contrario, si producono a partire dalla pubblicazione del titolo nel registro delle imprese. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Se è vero che ai sensi del d.l. 23 dicembre 2003 n. 347, il decreto ministeriale che dispone l’amministrazione straordinaria determina lo spossessamento del debitore e produce gli effetti di cui agli artt. 42 e 44 legge fall., tuttavia, per effetto del richiamo dell’art. 8 del citato decreto alle norme del d.l.vo n. 270/1999, i contratti ad esecuzione continuata o periodica ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti (tra i quali si annovera, indubbiamente, quello di conto corrente) continuano ad avere esecuzione fino a quando il commissario straordinario non esercita la facoltà di scioglimento.

[Nel caso di specie, è stato ritenuto legittima ed efficace nei confronti dei creditori una disposizione di bonifico in quanto non solo precedente allo spossessamento del debitore ma perché i commissari straordinari non avevano esercitato la facoltà di sciogliersi dal contratto di conto corrente bancario.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Carlo F. Giampaolino


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