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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21041 - pubb. 09/01/2019.

Sospensione dei contratti: tutela del contraente in bonis e interesse pubblico alla esecuzione


Tribunale di Padova, 22 Novembre 2018. Est. Maria Antonia Maiolino.

Concordato preventivo – Con riserva – Istanza ex art. 169-bis l.f. di sospensione dei contratti – Disclosure informativa – Caratteristiche

Concordato preventivo – Sospensione dei contratti ex art. 169-bis l.f. – Valutazione in concreto degli interessi in gioco in relazione al singolo contratto – Pregiudizio derivante dalla mera attesa

Concordato preventivo – Sospensione dei contratti ex art. 169-bis l.f. – Valutazione in concreto degli interessi in gioco in relazione al singolo contratto – Interesse pubblico alla esecuzione dei contratti


La disclosure informativa che l’imprenditore deve offrire al tribunale quando chiede di essere autorizzato alla sospensione dei contratti ai sensi dell’art. 169-bis legge fall. nella fase del concordato c.d. con riserva non comporta necessariamente che siano forniti dettagli sul piano che verrà depositato, ma solo che dello stesso siano indicate le linee guida alla luce delle quali valutare la congruità delle richieste. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In tema di sospensione dei contratti pendenti nel concordato preventivo ai sensi dell’art. 169-bis legge fall., il pregiudizio che il contraente in bonis deve sopportare per effetto dell’attesa durante il periodo di sospensione non è di per sè una ragione sufficiente a giustificare il rigetto dell’istanza, a meno che la sospensione non comporti un ingiustificato squilibrio degli interessi in gioco. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’interesse pubblico eventualmente connesso alla esecuzione dei contratti dei quali il proponente il concordato chiede l’autorizzazione alla sospensione non vale a giustificare il rigetto dell’istanza, in quanto l’art. 186-bis, comma 3, legge fall. implicitamente esclude in radice che vi sia incompatibilità tra la natura pubblica del contratto e la facoltà di sospenderlo ex art. 169-bis legge fall. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

TRIBUNALE DI PADOVA

PRIMA SEZIONE CIVILE

 

Il Collegio composto da

Dott. Giovanni Giuseppe Amenduni - presidente

Dott.ssa Maria Antonia Maiolino - giudice relatore

Dott.ssa Manuela Elburgo - giudice

 

nel procedimento di concordato preventivo n. 13/2018 r.g. promosso da

F.I. INDUSTRIALE S.P.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti *

 

Letti gli atti ed esaminati i documenti,

sentite le parti da parte del GR all’udienza del 13.11.2018,

sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato il seguente

 

DECRETO

La presente decisione ha ad oggetto la modifica, revoca o conferma del provvedimento 18.10.2018 e del successivo provvedimento 25.10.2018, assunti inaudita altera parte ai sensi dell’art. 169-bis l.f., di autorizzazione alla sospensione di alcuni contratti conclusi dalla proponente F.I. S.p.A. (d’ora in avanti per brevità F.I.) con Pa. s.c.a r.l., Città Metropolitana *, ANAS e con Autostrade per l’Italia S.p.A. (dora in avanti per brevità Autostrade).

Pa. s.c.a r.l. e Città Metropolitana *, pur ritualmente citate, non si sono costituite nel presente procedimento.

Nel merito, premono alcune considerazioni generali in ordine all’istituto in esame. Per brevità di esposizione non si richiamano in questa sede gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali ben riportati dalle parti costituite: ma vanno comunque sottolineati alcuni principi, di diretta applicazione al caso di specie, che risultano ormai consolidati in giurisprudenza.

Chiarito che l’autorizzazione alla sospensione dei contratti è ben pronunciabile anche in sede di concordato in bianco, come risulta evincibile dal tenore letterale della norma e come sia ANAS che Autostrade non mettono seriamente in dubbio, e chiarito altresì che nel caso di specie tutti i contratti in esame (salvo il contratto 9.5.2017 concluso con ANAS, di cui meglio si dirà) sono pacificamente pendenti e “non eseguiti” da entrambe le parti, giova richiamare la funzione dell’istituto della sospensione dei contratti: è ormai consolidata l’opinione che si intenda dotare l’imprenditore, che formuli domanda di concordato preventivo, di uno strumento finalizzato a sospendere temporaneamente gli effetti di un contratto pendente ovvero a sciogliere il vincolo pattizio in assenza dei presupposti tipici di natura civilistica, alla sola condizione che la richiesta di sospensione ovvero di scioglimento sia funzionale al piano di concordato, senza che necessariamente ne debba anche discendere un vantaggio per i creditori.

Va quindi chiarito che il Legislatore ha deciso di sacrificare l’interesse del contraente in bonis sull’altare della soluzione concordataria della crisi di impresa: sacrificio consistente non solo nella soddisfazione meramente concorsuale dell’indennizzo con cui venga offerto ristoro al contraente in bonis, ma anche nel fatto che a detto contraente venga di fatto imposta una fase di attesa durante il periodo per cui venga autorizzata la sospensione del contratto. Cosicché il richiamo al pregiudizio economico che le contraenti in bonis trarrebbero dall’odierna sospensione e che entrambe le resistenti evidenziano non vale di per sé a giustificare il rigetto della richiesta della proponente.

Residua quindi al Tribunale una verifica dei presupposti di diritto e di fatto della fattispecie normativa ex art. 169-bis l.f. nonché – almeno secondo parte della giurisprudenza – una comparazione degli interessi in gioco: dei presupposti di diritto si è già detto; vanno a questo punto verificati quelli di fatto. Infatti, poiché la richiesta è stata avanzata nella fase c.d. in bianco e non vi è quindi ancora un piano rispetto al quale possa valutarsi la congruità della richiesta oggi in discussione, il Collegio deve verificare se le informazioni allo stato fornite dalla proponente siano adeguate a giustificare la richiesta sospensione.

Sia ANAS che Autostrade contestano che la proponente abbia operato la dovuta disclosure: il Collegio non condivide la difesa.

Sin dal ricorso ex art. 161 l.f., infatti, la proponente ha esposto la propria situazione economica, riferendo i progetti sui due rami d’azienda: l’uno, quello edile, è destinato alla cessione nell’ambito della procedura di concordato o comunque alla chiusura in caso non si rinvenga un acquirente; l’altro, quello meccanico, è attualmente oggetto di affitto d’azienda, concluso ante domanda di concordato. I contratti di cui è chiesta la sospensione attengono tutti al ramo edile e nello stesso ricorso la proponente ha spiegato che ne chiede la sospensione in quanto si tratta di contratti allo stato gravosi: l’attuale tensione finanziaria non le consente di eseguire le lavorazioni cui è obbligata. D’altro canto ha interesse a non vedere risolto il vincolo contrattuale, giacché la società ha “intenzione di avviare una gara per la cessione del ramo edile: ramo in cui vanno valorizzati anche i contratti” in discussione (verbale udienza 30.1.2018).

Ebbene, ritiene il Tribunale che in questa fase iniziale del procedimento di concordato le informazioni fornite dalla proponente siano idonee a consentire l’esame della richiesta sospensione: la disclosure informativa infatti non richiede necessariamente dettagli sul piano ma pretende (solo) che del piano siano indicate le linee guida, alla luce delle quali valutare la c.d. congruità delle richieste ex art. 169-bis l.f. formulate. Andando quindi a verificare la coerenza della domanda con le linee del piano anticipate, ritiene il Tribunale non possa che concludersi per la funzionalità delle sospensioni richieste con il programma preannunciato di cedere il ramo d’azienda edile con i valori rappresentati dai contratti in esame: interesse della proponente ed indirettamente dei creditori concorsuali di fronte ai quali soccombe l’interesse del creditore in bonis: il fatto che detti contratti garantiscano ridotte marginalità per F.I. di per sé non implica in assoluto che non vi possa essere interesse commerciale alla loro cessione.

Sin d’ora può quindi concludersi per la conferma della sospensione dei contratti conclusi da F.I. con Pa. s.c.a r.l. e Città Metropolitana *, risultando rispettati i presupposti della fattispecie normativa.

Con riferimento a ANAS ed Autostrade si impone invece una comparazione degli interessi in gioco, atteso che entrambe le resistenti hanno sostenuto che nel necessario bilanciamento degli interessi la bilancia penderebbe a sfavore di F.I.

Se, come si è detto, la disciplina normativa degli istituti della sospensione e dello scioglimento dei contratti già presuppongono il sacrificio dell’interesse del contraente in bonis, va da sé che – come anticipato – il mero pregiudizio economico prodotto dalla sospensione dei contratti non varrebbe a giustificare il diniego dell’autorizzazione richiesta (salva eventualmente l’ipotesi del pregiudizio esiziale, che si configuri cioè in termini così gravi da condurre il contraente adempiente a crisi irreversibile: ma non è di questo che si discute nel presente procedimento).

Non giustificherebbe il diniego neppure l’interesse invocato da Autostrade, che, nel riproporre brani della relazione resa dall’ing. F., osserva come, ormai scaduto l’accordo quadro biennale del 26.9.2016, se F.I. non eseguisse definitivamente i lavori in discussione, sarebbe necessaria una nuova procedura di affidamento delle opere, che non sarebbero quindi eseguite prima di settembre 2019. Ma l’interesse che Autostrade fa valere non è allora quello di liberarsi dal vincolo contrattuale (che è invece ad esempio l’interesse di ANAS, come si vedrà) quanto quello di ottenere adesso l’esecuzione dei lavori da parte di F.I.: l’ing. F. infatti evidenzia come sia “necessario che la società proceda con immediatezza alla presa in consegna del cantiere per procedere con l’esecuzione degli interventi”.

Sennonché l’alternativa alla sospensione del contratto chiesta da F.I. (ovvero l’alternativa rispetto alla quale condurre la comparazione) non è l’esecuzione dei lavori da parte di F.I. bensì la non esecuzione da parte di F.I., che non è in grado di proseguire tutti i contratti e si espone quindi al rischio della risoluzione del vincolo contrattuale per inadempimento (rischio che infatti si è concretizzato con riferimento al contratto 9.5.2017 concluso con ANAS). Ovvero, F.I. ha già chiarito di non essere in grado di eseguire il contratto in questo momento, quindi l’interesse vantato da Autostrade ad ottenere una celere esecuzione dell’opera non è un interesse che possa paralizzare la richiesta di sospensione semplicemente perché quel (pur legittimo) interesse non verrebbe soddisfatto neanche in caso di diniego dell’autorizzazione.

Né sussistono elementi per ritenere che la non prosecuzione dei lavori da parte di F.I. sia “capricciosa”: il c.d. provvedimento di risoluzione 11.10.2018 di ANAS (doc. n. 5 ANAS) contiene una serie di contestazioni all’appaltatrice indicative di serie difficoltà in cui versa la società proponente ed il fatto che si sia resa disponibile ad eseguire alcune lavorazioni urgenti ed indifferibili, di cui meglio si dirà, nel complessivo quadro delineato non è indicativo di una complessiva capacità a proseguire la propria attività di impresa (peraltro a monte incompatibile con la crisi che le ha imposto l’accesso alla procedura di concordato).

In conclusione sul punto, sussistono i presupposti per autorizzare la sospensione del contratto 5.3.2018 ed il provvedimento inaudita altera parte del 25.10.2018 va quindi confermato.

Passando alla disamina dei contratti sospesi che vedono quale controparte ANAS, si discute nella specie di un contratto 25.5.2017 per lavori urgenti relativi alla messa in sicurezza del viadotto C., di un accordo quadro 27.3.2018 quadriennale, avente ad oggetto il ripristino strutturale di alcuni viadotti interessati da criticità, di un contratto 9.5.2017 relativo al viadotto T. IV, già risolto da ANAS l’11.10.2018.

Anche ANAS si oppone alla conferma dell’autorizzazione già pronunciata, sottolineando l’inadeguatezza del corredo informativo offerto dalla proponente, che anzi ha evidenziato la necessità di dismettere il ramo edile per gli scarsi margini garantiti: sul punto può però richiamarsi quanto già esposto con riferimento alla posizione di Autostrade; evidenziando l’interesse pubblico sotteso ai contratti di cui si discute ed i lunghi tempi sottesi alla sospensione autorizzata, soprattutto in ipotesi di successiva proroga: mentre ANAS, a fronte dell’inadempienza di F.I., sarebbe in grado di riaffidare i lavori alla “seconda offerta” in breve tempo.

Ebbene, ritiene il Collegio che la tempistica implicita negli istituti della sospensione e scioglimento ex art. 169-bis l.f. (60 giorni di sospensione, prorogabili per altri 60 giorni) non consenta di affermare che il tempo necessario a “sbloccare” la situazione contrattuale sia di per sé elemento sufficiente al diniego di autorizzazione: rientra nel complessivo sacrificio imposto al contraente in bonis. Come non vale a giustificare detto diniego l’interesse pubblicistico genericamente inteso, sotteso ai contratti in esame, né la tempistica di cui si è detto unita all’interesse pubblico alle opere: l’art. 186-bis, terzo comma, l.f. implicitamente esclude in radice una incompatibilità tra la natura pubblica del contratto e la facoltà di sospenderlo ex art. 169-bis l.f.

Ritiene piuttosto il Tribunale vada condotta una valutazione concreta (e non generale ed astratta) degli interessi sottesi al singolo contratto della cui sospensione si discute. Nel senso che, proprio in virtù di quel bilanciamento degli interessi in gioco che il Tribunale deve valutare, a fronte delle circostanze evidenziate da ANAS va verificato se la sospensione chiesta da F.I. non “sbilanci” in maniera inaccettabile il contemperamento degli interessi in gioco.

Ebbene, partendo con la disamina del contratto 25.5.2017 e dell’accordo 27.3.2018, il problema si pone soprattutto per il contratto 25.5.2017 relativo alla messa in sicurezza del viadotto C., per il quale, necessitando di interventi strutturali urgenti, è già stata disposta una limitazione dei carichi transitabili: ritiene invero il Tribunale che, poiché gli interessi da contemperare non sono esclusivamente quelli dei due contraenti, ma più in generale tutti gli interessi indirettamente coinvolti dal contratto di cui si discute, ci si debba necessariamente porre il problema delle conseguenze in termini di sicurezza pubblica della sospensione del relativo contratto.

Analoga problematica non pare però sussistere con riferimento all’accordo quadro 27.3.2018, che pur prevedendo il ripristino strutturale di alcuni viadotti, non presenta analoghi caratteri di urgenza: tanto è vero che l’accordo quadro ha durata quadriennale, quindi non se ne può affermare l’assoluta indifferibilità, trattandosi di una pattuizione che per il suo contenuto temporale prevede l’esecuzione di opere nell’arco di anni. L’urgenza nel caso di specie è invocata in via generica perché si discute di opere strutturali, ma non è evidenziata in maniera specifica e del resto parrebbe doversi escludere sulla base anche solo della durata dell’accordo.

Cosicché ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per la conferma della sospensione dell’accordo quadro del 27.3.2018.

Tornando invece al contratto 25.5.2017, il rischio paventato per la pubblica incolumità - se confermato - potrebbe configurare un concreto ostacolo alla richiesta sospensione. Sennonché F.I. ha dato la propria disponibilità alla esecuzione degli interventi urgenti (verbale 13.11.2018: c.d. urgenza di primo livello).

Ora, la disponibilità offerta dalla stessa società appaltatrice a rimuovere le criticità connesse alla natura urgente dell’intervento, disponibilità offerta all’esito di un confronto tra i tecnici delle due parti contrattuali, pare al Tribunale una modalità legittima che la proponente propone per rimanere nell’alveo della fattispecie dell’art. 169-bis l.f. Si tratta invero di una facoltà che risulta coerente con il complessivo favor per la soluzione concordataria della crisi d’impresa e con il prescritto bilanciamento degli interessi, nel senso che la sospensione potrà essere pronunciata (anzi, nel caso di specie confermata) se ed in quanto vengano rimosse le indifferibili necessità di intervento che risultano – quelle sì – incompatibili con la tempistica della procedura. D’altra parte, ragionando a contrario, l’indifferibilità di questi interventi, a fronte della disponibilità manifestata da F.I., non giustificherebbe la revoca della sospensione già pronunciata, giacché all’esito del citato confronto tra tecnici solo alcune (e non tutte le) opere sono connotate da urgenza di primo livello.

Concludendo sul punto, la decisione sulla sospensione del contratto 25.5.2017 può essere rinviata, al fine di verificare se siano effettivamente stati eseguiti da F.I. i preannunciati interventi indifferibili ed urgenti.

Va da ultimo esaminato il contratto 9.5.2017, in ordine al quale le parti contestano che sia intervenuta o meno risoluzione di diritto per inadempimento di F.I. (anteriore alla domanda di concordato), come disposta da ANAS l’11.10.2018 (doc. n. 5 ANAS): F.I. afferma invero l’illegittimità della pretesa risoluzione ed insiste per ottenere la sospensione anche del contratto in esame.

Ebbene, ritiene il Collegio che, poiché la risoluzione di diritto invocata da ANAS andrebbe contestata necessariamente in seno ad un procedimento contenzioso, il tribunale fallimentare non possa sovrapporsi a tale competenza fino a valutare incidentalmente la fondatezza di un contenzioso neppure avviato: cosicché il provvedimento di sospensione va in parte qua revocato, atteso che il contratto in esame risulta allo stato risolto anteriormente alla data del provvedimento di sospensione.

Concludendo, va confermato il provvedimento di sospensione 25.10.2018 con riferimento al contratto concluso da F.I. con Autostrade ed il provvedimento di sospensione 18.10.2018 con riferimento all’accordo concluso con ANAS; va revocato il provvedimento di sospensione 18.10.2018 con riferimento al contratto 9.5.2017; la decisione va invece rinviata con riferimento al contratto 25.5.2017: in pratica i subprocedimenti 169-bis l.f. vengono separati, giungendo a definizione con decisioni autonomamente impugnabili solo con riferimento ai primi tre contratti.

Con riferimento alle domande subordinate formulate da ANAS va da ultimo osservato che l’indennizzo non può essere determinato dal Giudice della procedura di concordato: se sorga contestazione tra le parti in ordine all’importo appostato da F.I. allo scopo, la quesitone andrà trattata in sede di contenzioso ordinario.

Il Collegio, tutto ciò premesso,

 

PQM

conferma il provvedimento di sospensione 18.10.2018 con riferimento ai contratti di affidamento lavori 20.4.2016 sottoscritto con Pa. s.c.a r.l. e di appalto 29.6.2018 sottoscritto con Città Metropolitana *;

conferma il provvedimento di sospensione 18.10.2018 con riferimento all’accordo concluso da F.I. S.p.A. con ANAS il 27.3.2018;

conferma il provvedimento di sospensione 25.10.2018 con riferimento al contratto concluso da F.I. S.p.A. con Autostrade per l’Italia S.p.A.;

revoca il provvedimento di sospensione con riferimento al contratto concluso da F.I. S.p.A. con ANAS il 9.5.2017;

rinvia il procedimento relativo alla conferma della sospensione ex art. 169 bis l.f. con riferimento al contratto 25.5.2017 concluso da F.I. S.p.A. con ANAS all’udienza del 21.12.2018, ore 10,30, avanti alla dott.ssa Maria Antonia Maiolino, che va confermata come delegata per l’incombente.

Si comunichi.

Padova, 22.11.2018

Il Presidente

Giovanni Giuseppe Amenduni