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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21139 - pubb. 29/01/2019.

Ricorso al sovraindebitamento proposto da trustee per conto del trust, funzione illecita della causa concreta e carenza di legittimazione


Tribunale di Treviso, 03 Gennaio 2019. Est. Petra Uliana.

Trust – Funzione illecita – Convenzione dell'Aia del 1° luglio 1985 – Divieto – Criteri di valutazione e indici sintomatici – Fattispecie


La Convenzione dell'Aia del 1° luglio 1985, ratificata con L. 16 ottobre 1989, n. 364, esclude si possa impedire l'applicazione della lex fori in tema di protezione dei creditori in caso d'insolvenza qualora il trust sia stato utilizzato in funzione illecita, funzione la quale si realizza quando il trust sia stato di fatto utilizzato per eludere la disciplina concorsuale secondo un accertamento in concreto alla luce di indici quali: l'incapienza dei beni e dei crediti conferiti nel trust rispetto ai debiti scaduti; l'entità dei debiti e l'attivo residuo del disponente al momento della costituzione del trust; la successiva cancellazione della società disponente dal registro delle imprese; il mancato compimento di qualsiasi concreta attività di liquidazione.

Il giudizio sulla liceità della causa concreta del trust deve essere svolto ex ante, a nulla rilevando che la società disponente non sia allo stato attuale assoggettabile a procedura concorsuale per lo spirare del termine annuale dalla cancellazione della società dal registro delle imprese.

L'illiceità della causa del negozio di trust sussiste anche qualora lo strumento segregativo del patrimonio sia stato utilizzato al fine di impedire la realizzazione coattiva individuale del credito da parte del creditore sociale, il quale non potrebbe soddisfarsi sui beni conferiti in trust se non previo esperimento di azione revocatoria o di apposito accertamento giurisdizionale della nullità del negozio istitutivo del trust medesimo.

[Nel caso di specie, il trust è stato stipulato quando la società disponente era in stato di insolvenza e in pendenza di una procedura di riscossione avviata a seguito della notificazione di avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.; ritenuta dunque la nullità del negozio istitutivo del trust per illiceità della causa e dichiarata la non riconoscibilità del trust nell'ordinamento italiano in ragione della causa concreta del negozio e la conseguente carenza di legittimazione del trustee a disporre dei beni conferiti in trust, il tribunale ha dichiarato la inammissibilità del ricorso volto ad ottenere l’accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio di cui alla legge n. 3 del 2012.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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