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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21438 - pubb. 27/03/2019.

Accertamento dell’insolvenza di impresa bancaria: effetto della dichiarazione di dissesto e raffronto prognostico tra attivo e passivo patrimoniale


Tribunale di Treviso, 27 Giugno 2018. Pres., est. Fabbro.

Liquidazione coatta amministrativa – Impresa bancaria – Riferimento alla data del decreto che dispone la liquidazione – Norma di carattere generale – Causa – Rilevanza – Esclusione – Dichiarazione di dissesto o di prossimità al dissesto – Rilevanza

Liquidazione coatta amministrativa – Impresa bancaria – Stato della liquidazione – Accertamento dell’insolvenza – Impostazione patrimonialistica – Raffronto prognostico tra attivo e passivo patrimoniale – Insolvenza – Presupposti – Giudizio finanziario prognostico sulla liquidazione dell’attivo – Liquidazione ordinata ex d.l. 99/2017


L'accertamento dello stato di insolvenza di una banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa deve essere compiuto con riferimento alla data del decreto che dispone la liquidazione (art. 82, co. 2, TUB e art. 202 L. Fall., Cass. 20186/2017, 9408/2006) e applicando i criteri previsti dall'art. 5 L. Fall., posto che questa norma ha carattere universale ed è valida anche per le crisi bancarie (Cass. 9408/2006).

Tale accertamento prescinde dalle cause del dissesto, giacché l’insolvenza potrebbe prodursi quale effetto anche di un singolo fattore sopravvenuto e indipendente dalla condotta degli amministratori (v. Cass. 9523/2012, 15769/2004, 8374/2000), fattore sopravvenuto che può essere costituito dalla dichiarazione di dissesto (o di prossimità al dissesto) destinata a sfociare nella liquidazione coatta amministrativa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Lo stato di liquidazione impone che l’accertamento dell'insolvenza avvenga secondo una impostazione patrimonialistica (Cass. 12382/2017, 16752/2013, 6170/2003, 6550/2001), posto che l'impresa ha ormai imboccato la strada verso la propria dissoluzione.

Bisogna verificare quindi, in termini di probabilità, secondo il metodo della prognosi postuma, se la liquidazione del patrimonio della banca consente di soddisfare regolarmente tutti i creditori.

Tale giudizio è basato sul raffronto prognostico tra attivo e passivo patrimoniale ma tiene conto delle sorti sia quantitative che temporali della liquidazione; occorre quindi verificare se, al momento della dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa, il processo liquidatorio si prospetti tale da assicurare che i valori del realizzo siano adeguati ai fabbisogni necessari per estinguere le passività e per fare fronte alle esigenze immediate (passività correnti).

L'insolvenza sussiste anche quando manchi la liquidità necessaria per l'espletamento della specifica attività imprenditoriale nella sua fase liquidatoria; a tal fine non è perciò decisiva la circostanza che il bilancio alla data della messa in liquidazione riporti un patrimonio netto positivo, posto che tale bilancio è redatto secondo criteri contabili ispirati alla continuità aziendale.
 
Pertanto, la prevalenza dell'attivo sul passivo alla data di apertura della liquidazione coatta amministrativa non è determinante (Cass. 12382/2017, 5736/1993, 5525/1992, 4450/1992), perché tale criterio deve essere utilizzato congiuntamente ad un giudizio finanziario prognostico sul fatto che l'attivo potrebbe essere non liquidabile nell'immediato, oppure che il passivo connesso alla liquidazione potrebbe lievitare, determinando ad esempio la necessità di cedere in blocco i crediti, o una parte di essi, per fare fronte alle passività correnti.

La "liquidazione ordinata" di cui al decreto-legge 99/2017, che prevede un consistente intervento statale connesso all'operazione ISP/S.G.A., non può considerarsi, un'attività "normale" (ex art. 5 L. Fall.) per far fronte alle obbligazioni, poiché rappresenta un (sia purcondivisibile) intervento straordinario nell'interesse della collettività, ma non un prevedibile e naturale epilogo della liquidazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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