Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21488 - pubb. 05/04/2019

Ancora sull’esdebitazione del fallito: possibile anche in caso di mancato riparto ai creditori chirografari

Tribunale Rimini, 21 Marzo 2019. Pres., est. Francesca Miconi.


Fallimento – Esdebitazione – Art. 142 secondo comma l. fall. – Requisito oggettivo – Parziale soddisfazione – Valutazione discrezionale – Condizioni



Con riferimento al requisito oggettivo richiesto dal secondo comma dell’art. 142 l. fall. (che la norma definisce con formulazione negativa “l’esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali”), la norma va interpretata alla stregua della ratio legis ricostruita dalla giurisprudenza della Suprema Corte, per cui, a fronte di un dato letterale che presenta ampi margini di equivocità, deve essere privilegiata un’interpretazione che consenta un’ampia applicazione dell’istituto dell’esdebitazione, pertanto non limitata all’ipotesi – nella realtà del tutto eccezionale – in cui all’esito della procedura fallimentare siano stati soddisfatti tutti i creditori privilegiati e, seppure in minima parte, anche i creditori chirografari.

Pertanto, non essendo previsto dalla norma un limite quantitativo minimo, in ordine all’entità dei crediti che dovrebbero essere stati soddisfatti, rispetto al totale, per poter accedere all’esdebitazione, va condivisa la giurisprudenza della Suprema Corte per cui la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, prevista dall'art. 142, comma 2, l.fall., deve intendersi realizzata anche quando talune categorie di creditori (nella specie, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto (Cass, sez. I 08 agosto 2016, n. 16620).

E’ in ogni caso compito del giudice – con il suo prudente apprezzamento – accertare quando “la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l’entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella parzialità dei pagamenti richiesti per il riconoscimento del beneficio sul quale è controversia” (così in motivazione S.U. n. 24215 del 2011). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, mancini@studiotmr.it  
  

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