Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22558 - pubb. 22/10/2019

Accertamento del passivo, motivazione e prededuzione

Tribunale Milano, 12 Ottobre 2019. Pres. Irene Lupo. Est. Pipicelli.


Accertamento del passivo – Eccezioni del curatore – Allegazione della documentazione di supporto – Necessità – Condizioni

Accertamento del passivo – Udienza di verifica – Contraddittorio incrociato fra curatela e creditori – Sussistenza di preclusioni a carico delle parti – Esclusione

Accertamento del passivo – Provvedimenti del Giudice Delegato – Motivazione per relationem – Ammissibilità

Accertamento del passivo – Provvedimenti del Giudice Delegato – Motivazione carente, incongrua o incompleta – Nullità del giudizio – Esclusione

Accertamento del passivo – Crediti prededucibili – Occasionalità – Riferibilità del credito all’attività degli organi della procedura – Necessità

Accertamento del passivo – Privilegio ex art. 2770  c.c. – Spese per atti conservativi – Spese processuali o giudiziali in senso stretto – Nozione



Se è opportuno che, in sede di verifica del passivo, le eccezioni del curatore siano accompagnate dall’allegazione della relativa documentazione di supporto, ciò vale solo se si tratta di documentazione decisiva o comunque rilevante, di cui solo il curatore conosce l’esistenza o ne ha la piena disponibilità, e non anche in presenza di documentazione di cui il ricorrente sia verosimilmente già a conoscenza.

In sede di accertamento del passivo fallimentare, il contraddittorio pieno ed incrociato fra la curatela e ciascun creditore ricorrente (nonché fra i creditori tra loro) non si realizza prima dell’udienza di verifica dello stato passivo, sicché deve conseguentemente ammettersi che in tale occasione ciascuna parte potrà sempre modificare le conclusioni originariamente assunte, e ciò sia sotto il profilo quantitativo (ammontare della pretesa richiesta, o contestata), sia sotto il profilo qualitativo (ammissione del credito originariamente contestato, o viceversa; richiesta di ammissione con riserva del credito già insinuato incondizionatamente, o viceversa); e che sempre a tale udienza il curatore potrà legittimamente modificare le proprie conclusioni, sollevando eccezioni non dedotte nel progetto di stato passivo ovvero producendo ulteriori documenti, perché le scansioni attraverso le quali si sviluppa la verifica dei crediti, come configurate dai primi due commi dell’art. 95 l.f., non stabiliscono preclusioni a carico di alcuna delle parti, non essendo stato introdotto dal legislatore alcun termine qualificato come perentorio né previsto il verificarsi di decadenze, essendo anche il termine di cinque giorni anteriori all’udienza per la produzione di osservazioni e documenti integrativi come meramente ordinatorio e sprovvisto di sanzione processuale di decadenza.

Il contenuto del provvedimento di ammissione al passivo può essere determinato anche per relationem, con il semplice richiamo alla domanda di ammissione o alle diffuse e specifiche motivazioni in fatto ed in diritto addotte dal curatore.

Il difetto o l’incongrua o incompleta motivazione del provvedimento assunto dal Giudice Delegato in sede di verifica del passivo, in mancanza di espressa sanzione da parte del legislatore, non determinano comunque, di per sé sole, vizio di tale provvedimento, tale da comportare la nullità del giudizio, considerato che è il Tribunale in composizione collegiale a fornire la motivazione definitiva a seguito di accertamento pieno nel giudizio di opposizione ex art. 98 l.f., attesa la sommarietà e non definitività dell’accertamento del credito compiuto nella verifica innanzi al Giudice Delegato.

Il criterio cronologico dell’occasionalità, di cui all’art. 111 co. 2 l. fall., deve essere integrato, per avere senso compiuto, con la riferibilità del credito all’attività degli organi della procedura legittimamente autorizzati o compiuti, idonei a generare debiti della massa; in difetto di una tale integrazione il criterio in questione sarebbe palesemente irragionevole in quanto porterebbe a considerare prededucibili, per il solo fatto di essere sorti in occasione della procedura, i crediti conseguenti ad attività del debitore non funzionali ad esigenze della stessa.

Ai fini del riconoscimento del privilegio ex art. 2770 c.c., le spese per atti conservativi cui si riferisce la prelazione in esame devono integrare spese processuali o giudiziali in senso stretto (ad esempio in sede di esecuzione immobiliare ovvero di istanza prefallimentare), cioè finalizzate alla soddisfazione in via giudiziale del creditore, dovendosi trattare, in altri termini, di spese per atti di conservazione giuridica e processuale (e non meramente materiale) del bene, vale a dire di atti che, mirando ad impedire la sottrazione del bene medesimo alla garanzia dei creditori, siano valsi o comunque preordinati a consentirne l’espropriazione; non basta invece il mero collegamento occasionale e la riferibilità ad un bene immobile che fa parte dell’attivo fallimentare e sul quale è stata trascritta la sentenza dichiarativa di fallimento. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell’Avv. Francesco Dimundo


Il testo integrale


 


Testo Integrale