Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2291 - pubb. 12/07/2010

Soglie di fallibilità, onere della prova e “ricavi lordi”

Appello Torino, 15 Giugno 2010. Est. Stalla.


Fallimento – Parametri dimensionali – Onere della prova – Produzione delle scritture contabili – Necessità.

Fallimento – Soglie di fallibilità – Ricavi lordi – Rilevanza di ogni ricavo di impresa anche non imponibile ai fini Iva – Ratio.

Fallimento – Parametri dimensionali – Ricavi lordi – Rilevanza dei ricavi di ciascun anno – Media dei ricavi – Esclusione – Ratio.

Fallimento – Stato di insolvenza – Mancato pagamento di un debito di modesto importo – Rilevanza – Fattispecie. (12/07/2010)



La insussistenza dei parametri dimensionali previsti dall'art. 1 della legge fallimentare costituisce un elemento impeditivo della fattispecie di fallibilità, la cui dimostrazione è posta dalla legge a carico del debitore convenuto, il quale vi dovrà provvedere mediante produzione in giudizio delle scritture contabili obbligatorie di cui agli artt. 2214 e seguenti del codice civile. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Ai fini della valutazione della sussistenza del parametro di cui all'art. 1, lett. b), legge fallimentare (“ricavi lordi di ammontare complessivo, in qualsiasi modo risultanti”) assume rilievo ogni genere di ricavo di impresa, anche se non direttamente imponibile ai fini Iva, purchè riconducibile all'attività esercitata; depongono a favore di una tale interpretazione il citato dato letterale (“ricavi …, in qualsiasi modo risultanti”), nonché la ratio di esentare dal fallimento soltanto le imprese effettivamente contraddistinte, nell'ambito di una valutazione unitaria e globale di tutti i parametri produttivi e dimensionali, da una entità economica e patrimoniale di livello medio-basso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La soglia dimensionale di euro 200.000 prevista dall'art. 1, lett. b), legge fallimentare, si riferisce ai ricavi lordi partitamente conseguiti in ciascun anno e non alla media dei ricavi dell'ultimo triennio di esercizio. Depongono a favore di questa interpretazione il richiamo legislativo ai “tre esercizi antecedenti” nonché l'esigenza di rendere quanto più possibile oggettiva ed adeguata alla realtà dell'ultimo periodo la valutazione dimensionale dell'impresa, ad evitare che la media dei ricavi venga fittiziamente contenuta mediante operazioni puramente strumentali per eludere il fallimento e comunque non rispecchianti l'effettiva entità dimensionale in ciascuno dei periodi gestionali (“esercizi”) presi a riferimento dal legislatore; significativa in tal senso è, altresì, la modificazione apportata alla disposizione in esame dal cd. decreto correttivo numero 169/2007, il quale ha espunto il precedente richiamo alla “media degli ultimi tre anni”. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il mancato pagamento di un credito di modesto importo può integrare un'ipotesi non già di mero ed occasionale inadempimento, bensì di vera e propria incapacità del debitore “di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, così come previsto dall'articolo 5, legge fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Nicola Bottero



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