ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24888 - pubb. 18/02/2021.

Prima applicazione del nuovo art. 9, co.3-bis.2 l. 3/2012: l'OCC nella propria relazione deve sempre dare conto del 'merito creditizio' accertato dall'ente finanziatore


Tribunale di Rimini, 21 Gennaio 2021. Est. Lico.

Sovraindebitamento – Accordo di composizione – Relazione dell’OCC – Requisiti – Indagine sulla verifica del “merito creditizio” del debitore al momento della concessione del credito – Elemento indefettibile della relazione – Sussistenza

Sovraindebitamento – Accordo di composizione ex l. 3/2012 – Previsione dell’estensione dell’efficacia ai fideiussori estranei alla procedura – Inammissibilità – Interpretazione analogica in base all’art. 79 CCII – Inammissibilità


A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 9, comma 3-bis.2, della l. 3/2012 (come modificato dal D.L. 137/2020 convertito con modificazioni in l. 176/2020), la relazione dell’OCC deve contenere sempre l’indicazione relativa alla circostanza se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.

L’indagine in ordine alla verifica del merito creditorio al momento del finanziamento è dunque un requisito indefettibile della relazione medesima, non consentendo la norma deroghe eventualmente basate sull’apprezzamento circa le concrete conseguente (per il creditore che ha concesso il finanziamento) dell’omessa valutazione dell’OCC; la circostanza, infatti, che il finanziatore potrebbe non avere in concreto interesse a proporre il reclamo contro l’omologa dell’accordo non è dunque decisiva nel senso di escludere l’obbligo di inserire nella relazione l’indicazione richiesta dalla norma, in quanto tale possibilità non emerge dal dato positivo, che pertanto va ritenuto non derogabile ad opera della parte.

È inammissibile la proposta di accordo di composizione contenente una deroga alla disposizione di cui all’art. 11, comma 3 l. 3/2012, a tenore del quale “l’accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso”, né tale norma può essere derogata in virtù di un’interpretazione “evolutiva” della disciplina attualmente vigente, che tenga conto della previsione espressa di una simile deroga da parte della disciplina dell’art. 79 comma 5 CCII di futura vigenza. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

[n.d.r.]

Non constano precedenti in termini, in riferimento ad entrambe le massime.

Riguardo la prima, la decisione in rassegna merita di essere segnalata in quanto verte su fattispecie in cui, nelle more dell’entrata in vigore della miniriforma della disciplina del sovraindebitamento, la relazione favorevole redatta dall’OCC (in un caso di accordo di composizione), non conteneva alcun riferimento all’indagine circa il “merito creditizio” condotta dalla banca finanziatrice. Il giudice concedeva termine per eventuale integrazione sul punto, relazione che tuttavia non veniva emendata dall’OCC, dietro suggerimento dell’advisor del sovraindebitato, sul presupposto che la proposta risultava fondata proprio sul pre-accordo concluso dal debitore con la Banca finanziatrice, che dunque, a prescindere dall’avere o meno osservato le regole prescritte per la concessione del credito, certamente non avrebbe avuto interesse alcuno alla proposizione del reclamo.

In merito alla seconda massima, il tribunale ha ritenuto inammissibile l’interpretazione “evolutiva” dell’art. 11 comma 3 l. 3/2012 – che non prevede espressamente il “patto contrario” circa l’estensione dell’efficacia dell’accordo ai garanti del sovraindebitato - in relazione a quanto consentirà invece il CCII all’art. 79. Come noto, infatti, mentre l’art. 11 comma 3 l. 3/20212 prevede che i diritti dei creditori restano impregiudicati nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, l’art. 79 CCII fa salvo espressamente il patto contrario, con l’inciso “salvo che sia diversamente previsto” non contenuto nella l. 3/2012. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini, Studio Legale Tentoni, Mancini & Associati di Rimini

mancini@studiotmr.it  
  

Il testo integrale