Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25083 - pubb. 02/04/2021

Liquidazione del Patrimonio ex l. 3/2012: le quote sociali da cui il debitore trae il proprio reddito possono rimanere fuori dalla liquidazione

Tribunale Reggio Emilia, 05 Febbraio 2021. Est. Stanzani Maserati.


Sovraindebitamento – Liquidazione del Patrimonio ex art. 14 ter l. 3/2012 – Beni liquidabili – Quote sociali – Esclusione – Ammissibilità – Condizioni



In sede di apertura della liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter l. 3/2012, è ammissibile la previsione dell’esclusione, dal perimetro dei beni liquidabili, delle quote sociali di s.r.l. intestate al sovraindebitato, ove risulti che il relativo valore, in caso di collocazione sul mercato, sarebbe pari a zero e che l’unico reddito dell’istante derivi proprio dai dividendi che egli ricava da tale partecipazione.
 
L’art. 14-ter l. 3/2012, nel prevedere che la liquidazione ha ad oggetto tutti i beni del debitore con la sola eccezione di quelli indicati nel sesto comma (quali redditi e stipendi), va interpretato alla luce della ratio che ispira l’intero impianto normativo della legge n. 3/2012 (favor debitoris) per cui le quote sociali della s.r.l. da cui deriva il sostentamento del debitore ben possono rientrare tra le eccezioni contemplate dal predetto comma, al fine di consentire al debitore di continuare a percepire reddito.

È ammissibile la previsione, formulata dal debitore in sede di istanza di apertura della liquidazione del patrimonio, relativa all’impegno da questi assunto di devolvere alla liquidazione gli eventuali utili eccedenti l’importo mensile stabilito dal giudice per il suo sostentamento familiare [eccedenza quantificata dal debitore in circa 200 euro mensili]. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini, Studio Legale Tentoni, Mancini & Associati di Rimini

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