Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26189 - pubb. 19/11/2021

Quando il finanziatore ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento

Tribunale Roma, 05 Novembre 2021. Est. Cardinali.


Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Omessa verifica del merito creditizio – Divieto di presentare opposizione all’omologa – Fattispecie



Nell’ipotesi in cui i creditori che hanno proposto opposizione all’omologa non abbiano provveduto, al momento della concessione dei finanziamenti, alla corretta verifica del merito creditizio del debitore, tanto che risulta decisamente inadeguato il rapporto rata/reddito indicato con riferimento alla data di ciascun finanziamento, trova applicazione il disposto del riformato art. 12 bis, comma 3 bis, della L. n. 3/12, secondo il quale “il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’art. 124 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1/9/93 n. 385 non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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