Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27095 - pubb. 07/04/2022

Domanda di liquidazione del patrimonio: attivo funzionale alla liquidazione

Tribunale Bologna, 29 Aprile 2020. Est. Florini.


Sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio art. 14 ter l. 3/2012 – Attivo funzionale alla liquidazione – Revoca del pignoramento esattoriale – Meritevolezza del debitore – Durata della liquidazione – Ammissibilità della domanda – Apertura della liquidazione



In assenza di beni mobili e immobili, l’attivo funzionale alla liquidazione del patrimonio del debitore deriva dalle eccedenze del reddito da lavoro, rispetto alla somma in detrazione da destinare alle esigenze di vita dello stesso.

Nella procedura di liquidazione del patrimonio il pignoramento esattoriale presso terzi dev’essere revocato e le somme già assegnate alla Riscossione devono intendersi definitivamente acquisite dalla stessa, con conseguente scomputo dalla relativa esposizione debitoria.

Ai fini del giudizio di meritevolezza, in presenza di rilevanti debiti tributari derivati dallo svolgimento di pregressa attività d’impresa individuale, è necessario verificare se le obbligazioni siano state assunte con l’ordinaria diligenza dell’imprenditore medio.

La valutazione di meritevolezza, oltre a costituire condizione di ammissibilità della procedura, si estende alla fase di liquidazione, in riferimento alla diligenza prestata dal debitore nel periodo di assunzione delle obbligazioni e all’assenza di atti compiuti in frode ai creditori, ed è demandata al liquidatore.

L’insufficienza del valore dell’attivo destinato alla soddisfazione dei creditori, in relazione al passivo accertato, non rende di per sé inammissibile la procedura di liquidazione, che appare mutuata dalla procedura fallimentare, nell’ambito della quale sono legittimi i fallimenti con compendio attivo limitato.

Alla luce dell’assetto normativo della l. 3/2012 non appare ammissibile la previsione di una durata della procedura di liquidazione che superi il termine quadriennale, che comporterebbe un ingiustificato pregiudizio a scapito dei creditori i cui diritti siano sorti per causa posteriore all’apertura del procedimento. (Elena Ceserani) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Elena Ceserani del Foro di Bologna



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