Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27133 - pubb. 13/04/2022

Concordato preventivo con riserva ex art. 161 6° co. l.f., rilascio del DURC e divieto di pagamento dei debiti pregressi

Tribunale Treviso, 26 Marzo 2022. Est. Poirè.


Concordato preventivo con riserva ex art. 161 6° co. l.f. – Rilascio del DURC – Divieto assoluto di pagamento dei debiti pregressi – Art. 182 quinquies 4° co. l.f. – Mera constatazione della regolarità contributiva di cui al D.M. (Lavoro) del 30/1/2015 art. 3 – Inapplicabilità del divieto ex art. 4 L. n. 2248/1985 art. 4



Il divieto di pagamento dei debiti – compresi quelli previdenziali - anteriori al deposito del ricorso per concordato preventivo con riserva ex art. 161 sesto comma l.f. previsto dalla legge fallimentare integra un’ipotesi di “sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative” prevista dal D.M. del 30/1/2015 art. 3 lett. b) che non impedisce il rilascio del DURC.

Non si può consentire il pagamento dei debiti previdenziali pregressi al solo fine di ottenere il Durc, pure ottenibile in base ad una lineare interpretazione letterale dell’art. 3 D.M. del 30/1/2015 e tale pagamento non è un’operazione atta a “assicurare la migliore soddisfazione dei creditori”.

L’art. 182 quinquies 4 co. l.f. non rappresenta una forma di tutela alternativa al ricorso ex art. 700 c.p.c. e quindi non fa venire meno il carattere di residualità di tale ricorso quando sia finalizzato ad ottenere il Durc sul presupposto della regolarità contributiva. (Filippo Greggio) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Filippo Greggio



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