Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27314 - pubb. 18/05/2022

Disapplicazione dell’art. 182 ter l. fall. in ossequio alla gerarchia delle fonti come stabilita dall’art. 288 TFUE

Tribunale Roma, 09 Febbraio 2022. Pres. Cardinali. Est. Tedeschi.


Concordato preventivo – Procedura secondaria rispetto ad altra transfrontaliera – Deroga all'art. 182-ter l.f. – Par condicio creditorum



Nella procedura secondaria – rispetto ad altra principale transfrontaliera – può farsi luogo ad una proposta di concordato per la quale il credito erariale degradato a chirografo in forza di relativa istanza ex art. 182 ter l. fall. viene soddisfatto in misura inferiore al suo originario ammontare, sebbene per i creditori accorpati nella classe successiva sia stato previsto l’adempimento integrale.

[Nel caso di specie, nella procedura concordataria principale aperta presso il tribunale di Bucarest per tale categoria creditoria è previsto il pagamento totale, per cui il rispetto della par condicio creditorum, che in termini di ratio informa il Regolamento UE n. 2015/848, ha consentito che, nel concordato secondario, i medesimi creditori possano usufruire di analogo trattamento adempitivo sebbene di maggior favore rispetto a quello indicato per il creditore erariale chirografo.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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