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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 508 - pubb. 01/01/2007.

Cessione di azienda bancaria, azione revocatoria e legittimazione passiva


Appello di Venezia, 11 Agosto 2006. Est. Taglialatela.

Revocatoria fallimentare – Cessione di azienda bancaria – Legittimazione passiva del cessionario – Sussistenza – Iscrizione del debito nelle scritture contabili – Irrilevanza.

Revocatoria fallimentare – Erogazione di mutuo ipotecario per il pagamento di credito non garantito del mutuante – Pagamento con mezzi anormali – Revocabilità.


In base all’art. 58, 5° comma del d. lgs. n. 385/1993 (T.U.L.B.), il cessionario dell’azienda bancaria, decorsi tre mesi dalla cessione, risponde in via esclusiva dei debiti relativi all’azienda ceduta, ivi compreso quello derivante dall’azione revocatoria. L’ampio tenore di tale norma consente di affermare che ai fini della responsabilità del cessionario non è necessario che il debito risulti iscritto nei libri contabili e, con specifico riferimento all’azione revocatoria, posto che non si tratta di un debito che necessiti di iscrizione, rileva unicamente il fatto che la relativa passività sia collegata ad un rapporto facente capo alla cedente e sia già maturata in capo ad essa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’attribuzione al soggetto che eroga un mutuo ipotecario della facoltà di soddisfare il proprio preesistente credito di natura chirografaria, conferisce all’intera operazione, costituita da negozi collegati, carattere anormale, con conseguente revocabilità ai sensi dell’art. 67, I comma L.F. degli atti di estinzione del debito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Bruno Inzitari



Massimario, l. fall. art. 67


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