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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7097 - pubb. 11/04/2012.

Fallimento di società occulta e prova del patto di occultamento; partecipazione di società di capitali a società irregolare, delibera assembleare, limiti al potere gestorio degli amministratori e opponibilità ai terzi


Appello di Venezia, 10 Dicembre 2011. Est. Di Francesco.

Società occulta - Dichiarazione di fallimento - Patto di occultamento - Prova - Necessità.

Società - Società irregolare - Società partecipata da società di capitali - Deliberazione assembleare di cui all’art. 2361, comma 2, c.c. - Necessità - Limite al potere gestorio degli amministratori - Inopponibilità dell'atto gestorio di terzi - Rilevabilità d'ufficio.


Essenziale elemento costitutivo della società occulta è rappresentato dal patto di occultamento, in forza del quale i rapporti con i terzi, ancorché intrattenuti per conto della società, figurano posti in essere da uno solo dei soci che appare all’esterno titolare di un’impresa individuale dal punto di vista fattuale, sì che – allorché non sia dato desumere, dalla ricostruzione operata dal Tribunale, alcuna plausibile ragione, e tanto meno dimostrazione, dell’esistenza del patto di occultamento – deve revocarsi la sentenza dichiarativa di fallimento di una società occulta. (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)

Non è configurabile la costituzione di una società irregolare partecipata da società di capitali, in assenza della preventiva deliberazione assembleare di cui all’art. 2361, comma 2, c.c.: tale prescrizione normativa costituisce dunque un limite al potere gestorio degli amministratori imposto dalla legge, la cui violazione non può che riverberarsi sull’efficacia dell’atto medesimo, radicalmente inopponibile ai terzi. La relativa questione è rilevabile d’ufficio – in sede di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento – inerendo ai presupposti per l’assoggettabilità alla dichiarazione di fallimento di un’impresa esercitata in forma collettiva, e così al fatto costitutivo dell’istanza per dichiarazione di fallimento. (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Marco De Cristofaro


Massimario, art. 147 l. fall.


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