Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7709 - pubb. 03/09/2012

Dichiarazione di fallimento e inapplicabilità ratione temporis della disciplina della domanda di concordato preventivo con riserva

Tribunale Monza, 10 Luglio 2012. Est. Silvia Giani.


Procedimento per dichiarazione di fallimento - Domanda di concordato preventivo con riserva - Inapplicabilità ratione temporis.

Procedimento per dichiarazione di fallimento - Accertamento dello stato di insolvenza - Non contestazione del debitore - Effetti in materia di diritti non disponibili - Al momento di prova ex art. 116 c.p.c..



La domanda di concordato preventivo con riserva prevista dal comma 6 dell'articolo 161, legge fallimentare è applicabile alle procedure di concordato preventivo introdotte dal trentesimo giorno successivo a quello della legge di conversione del d.l. 22 giugno 2012, n. 83. (Nel caso di specie, il debitore aveva presentato la domanda di concordato, peraltro avanti al tribunale incompetente, nel corso del procedimento per dichiarazione di fallimento). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Sebbene la non contestazione della parte alla quale i fatti si riferiscano non produca gli effetti di relevatio ab onere probandi quando siano relativi, come nel caso di specie, a diritti indisponibili - e peraltro non siano vincolanti per il giudice neppure nel caso di  risultanze che la smentiscano quando si riferisca a diritti disponibili -, la condotta non contestativa della difesa, dovendosi parificare la contestazione generica alla non contestazione, e quella del legale  rappresentante, che ha ammesso all’udienza lo stato d’insolvenza in cui versa la società, sono pur sempre utilizzabili come argomento di prova ex art. 116 c.p.c e costituiscono riscontro degli indici dello stato d’insolvenza della società. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 15 l. fall.

Massimario, art. 161 l. fall.

Massimario, art. 116 c.p.c.


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