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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 799 - pubb. 01/07/2007.

Cessione di azienda bancaria e responsabilità del cessionario


Tribunale di Milano, 29 Gennaio 2001. .

Cessione di azienda bancaria - Responsabilità del cessionario.


Nel caso di trasferimento di azienda bancaria ai sensi dell'art. 58 t.u.b. che riguardi l'intero complesso aziendale dell'istituto di credito cedente, il cessionario risponde di tutte le pretese relative al patrimonio dell'azienda cedente, come pure di tutte le pretese che trovino origine nell'attività svolta dall'azienda ceduta, con conseguente responsabilità del cessionario d'azienda anche per tutti i rapporti sorti dall'attività bancaria precedentemente alla cessione.

 

omissis

 Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato come in epigrafe, il Fallimento Fimaprint, premesso che la Fimaprint soc. per az. aveva intrattenuto rapporti di conto corrente presso la filiale n. 18 di Milano del Banco Ambrosiano Veneto soc. per az., premesso che la società correntista veniva dichiarata fallita in data 21 settembre 1993; premesso di aver chiesto copia degli estratti del conto corrente relativi al periodo lo gennaio 1992 - 21 settembre 1993 ottenendo dalla banca ripetuti dinieghi, premesso di aver promosso procedura cautelare volta ad ottenere ordine di consegna di detta documentazione, premesso che il ricorso veniva accolto o il relativo provvedimento confermato a seguito di reclamo da parte del Banco Ambrosiano Veneto soc. per az. tutto ciò premesso citava in giudizio l'odierna convenuta al fine che venisse accertato il diritto del curatore del fallimento ad ottenere la consegna da parte dal Banco Ambrosiano della documentazione già oggetto di ricorso cautelare.

Si costituiva ritualmente l'odierna banca convenuta, contestando in fatto ed in diritto le avverse deduzioni; preliminarmente assumeva la propria carenza di legittimazione passiva, deducendo che, a seguito delle vicende che avevano interessato il Banco Ambrosiano Veneto soc. per az., il soggetto nei confronti del quale era stato promosso il procedimento cautelare aveva mutato la sua denominazione in Banca Intesa soc. per az. e che a seguito delle vicende che avevano interessato il Banco Ambrosiano Veneto soc. per az., il soggetto convenuto nella presente causa era da considerarsi soggetto affatto diverso da quello nei cui confronti era stato instaurato il procedimento cautelare, da individuarsi, a seguito delle modifiche intervenute, in Banca Intesa soc. per az.

omissis

Motivi della decisione

La domanda è fondata e merita di essere accolta. Occorre, preliminarmente, sgombrare il campo dalla deduzione della banca convenuta circa il proprio difetto di legittimazione passiva. Sul punto risulta dalla documentazione fornita dalla convenuta che il Banco Ambrosiano Veneto, cui attenevano i rapporti di conto corrente in relazione al quale la parte attrice avanza il diritto di consegna della documentazione ha, con delibera assembleare del 18 dicembre 1997, mutato la propria denominazione in «Banca Intesa soc. per az.», fissando la sua sede in Milano, Piazza Paolo Ferrari 10; risulta, altresì, che la stessa delibera prevedeva che tali modifiche avrebbero avuto effetto «dall'1 gennaio 1998 immediatamente dopo il conferimento dell'azienda bancaria alla Euragrind società interamente controllata, che, con il suddetto conferimento assumerà la denominazione di Banco Ambrosiano Veneto soc. per az.

Si osserva, pertanto, che se è pur vera la deduzione che per effetto della modifica di denominazione di sui sopra si è detto, il soggetto nei confronti del quale è stata instaurata la procedura cautelare è successivamente divenuto Banca Intesa soc. per az., è pur vero che, in ragione del conferimento dell'«azienda bancaria» alla Euragrind soc. a resp. lim., che ebbe ad assumere contemporaneamente la denominazione di Banco Ambrosiano Veneto soc. per az. e della natura di tale conferimento, sono state trasferite all'attuale convenuta le obbligazioni nascenti dal rapporto di conto corrente intrattenuto dalla Fimaprint. per az. con l'allora filiale n. 18 di Milano del del vecchio Banco Ambrosiano Veneto.

Invero le clausole dell'atto che ha disposto il conferimento aziendale prevedono la «cessione del complesso aziendale della conferente (ovvero del vecchio Banco Ambrosiano Veneto soc. per az.) con esclusione di un ramo d'azienda (rappresentato dalla Filiale di Milano di via Clerici) e di alcuni cespiti specificati al punto 3.

La cessione riguarda «tutti i rapporti attivi e passivi, tutti i debiti ed i crediti, ogni cespite..., diritto, aspettativa nei confronti di chiunque, ogni attività e passività... di compendio del complesso aziendale oggetto di conferimento».

La clausola n. 5, precisa che «le elencazioni contenute nel presente atto hanno, come già precisato, valore puramente indicativo, intendendosi che, per effetto del conferimento come sopra effettuato, la «conferitaria» subentri di pieno diritto e nel modo più ampio e generale salvo quanto precisato sub 3 alla conferente in tutto il patrimonio obiliare ed immobiliare, costituente il complesso aziendale oggetto del conferimento, ed in tutti gli elementi attivi e passivi, materiali ed immateriali del medesimo, in ogni concessione rapporto in essere o in formazione, in tutti i contratti con la clientela, in tutte le situazioni possessorie... di guisa che la conferitaria possa continuare senza soluzione di continuità nell’esercizio del complesso aziendale conferito.

Ora, a fronte del carattere amplissimo di tale conferimento d'azienda; si deve ritenere che vi rientrino le pretese e o facoltà inerenti al contratto di conto corrente di cui è causa (che, peraltro, nella causa azionata avanti a questo giudice non hanno neppure contenuto patrimoniale). Né le stesse risultano escluse dal fenomeno successorio di cui sopra, per effetto della previsione di cui al punto 3, posto, fra l'altro, che parte convenuta non ha ritenuto di versare in atti i documenti indicanti i «singoli cespiti» esclusi .. dal trasferImento e allegati alla cessione sub clausola 3.

Si consideri che, avendo il trasferimento de qua riguardo l'intero complesso aziendale della conferente, alla conferitaria fanno ormai capo tutti i rapporti contrattuali non aventi carattere personale, con conseguente responsabilità dell'acquirente dell'azienda per le obbligazioni nascenti da tali rapporti (cfr. Cassazione, 19 maggio 1996, n. 5636, Cassazione 4301/99). Nel caso di specie, poi, neppure si può addurre, ammesso e non concesso che tale criterio sia rilevante (cfr. al proposto Cassazione, n. 4598 del 22 maggio 1997), che il rapporto fosse esaurito, posto che all'epoca della cessione, il contenzioso sulla questione oggetto della presente causa era già aperto.

E appena il caso di osservare che, mentre deve ritenersi che, con l'instaurazione della procedura cautelare il presente contenzioso fosse già insorto e pendente fra le parti, la clausola 5, prevede che «per quanto riguarda i procedimenti di qualsiasi natura avanti qualsiasi Autorità giurisdizionale o amministrativa concernenti rapporti oggetto del presente conferimento, la conferitaria si impegna a subentrare nei relativi procedimenti ai sensi ti di legge».

Ciò detto e venendo al merito della controversia, il Giudice condivide appieno le argomentazioni svolte dalla Corte di cassazione nelle sentenze n. 4598 del 22 maggio 1997 e 11733 del 19 ottobre 1999, argomentazioni da intendersi qui integralmente riportate.

Mentre non possono avere rilievo in questa sede, questioni relative alla legittimità della misura cautelare che si sono esaurite con il provvedimento che ha deciso sul reclamo, si deve ribadire che il diritto del curatore ad ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni intrattenute dalla società fallita ha natura sostanziale, la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, sicché nessun rilievo può avere l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione richiesta.

Tale diritto si fonda sul disposto di cui all'art. 119 d.lgs. n. 385/93 che prevede che «il cliente ha diritto di ottenere a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni».

Riguardando la pretesa in questione un rapporto di conto corrente chiuso nel settembre del 1993, l'obbligazione di consegnare la relativa documentazione, oltre che costituire una esplicitazione degli obblighi di buona fede e correttezza che vengono a gravare sulla banca, così come ampiamente motivato dalla Cassazione 4598/97, discende dall'espressa previsione di cui al del T.U. 385/93 e dalla norma di cui all'art. 8, legge n. 154 del 1992, che viene a regolare pacificamente il conto in questione, posto fra l'altro che la richiesta di cui è causa era già stata inoltrata in data 2 marzo 1995 (come emerge dalla missiva del Banco Ambrosiano in data 23 settembre 1996 in atti).

E che tale diritto faccia capo, dopo il fallimento del contraente, al curatore del fallimento, non può essere contestato, posto che è pacifico che il curatore subentra in quanto amministratore del patrimonio fallimentare a norma dell'art. 31, comma 1, legge fallim. nel rapporto contrattuale già instaurato con la banca.

Infatti senza entrare nel merito della annosa questione circa l'esatta qualificazione giuridica della posizione del curatore fallimentare, la dichiarazione di fallimento, per l'esplicita previsione di cui all'art. 42 legge fallim. priva il fallito della possibilità di esercitare i diritti compresi nel suo patrimonio ed impone al curatore di farsene carica. Posto che al fallito è attribuita, de iure, la legittimazione all'esercizio dei diritti che facevano capo al fallito, gli stessi, in quanto esistenti in capo al fallito vengono a trasferirsi in capo al curatore fallimentare. Né una volta accertata la sussistenza in capo al contraente poi fallito, per i motivi sopra detti, del diritto alla consegna della documentazione di cui è causa, lo stesso può essere disconosciuto in capo al curatore sulla base della deduzione che lo stesso atterrebbe a un rapporto ormai sciolto per effetto dell'intervento fallimentare (ex art. 78 legge fallim.). Invero, come ha avuto modo di considerare la sentenza della Corte di cassazione di cui sopra si è detto (Cassazione, 22 maggio 1997, n. 4598) si deve osservare che, pur venendo meno, con lo scioglimento del contratto, il «programma operativo di realizzazione degli interessi che nell'ambito negoziale si erano espressi» persiste, pur dopo lo scioglimento, una serie di obbligazioni di derivazione contrattuale cui fanno riscontro altrettante posizioni di diritto soggettivo dell'altro contraente.

Nel caso del contratto di mandato non vengono meno, in particolare gli obblighi di rendiconto, di custodia e rimessione di quanto ricevuto nell'interesse del mandante, così come nel contratto di conto corrente non viene meno l'obbligazione di consegna della documentazione di cui all'art. 119 T.U.

La condanna alle spese segue la soccombenza.

La parte convenuta dovrà, pertanto essere condannata al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, sia in relazione alla fase cautelare che alla causa di merito, spese che si liquidano come da nota spese, in lire 16.609.100, di cui lire 2.376.000 per spese e lire 2.232.500 per diritti, oltre Iva e cpa come per legge.

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