ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8119 - pubb. 19/11/2012.

Inammissibilità di domanda tardiva relativa al credito già ammesso al passivo


Tribunale di Venezia, 15 Marzo 2012. Est. Fidanzia.

Accertamento del passivo - Domanda tardiva relativa a credito già ammesso - Inammissibilità - Domanda tardiva per interessi attinenti a credito già messo in linea capitale - Domanda tardiva per ritenute fiscali relative a credito di lavoro già insinuato al netto delle ritenute - Inammissibilità.


L'ammissione tardiva al passivo fallimentare rappresenta, al pari di quella ordinaria, una fase del medesimo procedimento giurisdizionale, sicché le determinazioni prese in tale ultima sede hanno valore di giudicato interno rispetto alla domanda tardiva, la quale, pertanto, deve avere ad oggetto un credito del tutto diverso - sia per "petitum" che per "causa petendi" - da quello già ammesso, coprendo il giudicato endofallimentare sia il dedotto che il deducibile. In forza di tale principio, deve ritenersi inammissibile la domanda tardiva di interessi relativa ad un credito già ammesso in linea capitale, così come è inammissibile la domanda tardiva per ritenute fiscali di un credito di lavoro già ha insinuato al passivo al netto di tali ritenute, posto che tali  domande tardive sono fondate sulla stessa causa pretendi di quelle già ammesse al passivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Massimario, art. 93 l. fall.

Massimario, art. 98 l. fall.

Massimario, art. 99 l. fall.


Il testo integrale